Mutui sospendibili solo per chi perde il lavoro o per chi sia colpito da disabilità
7 nov 2012 | 2 min di lettura | Pubblicato da Franco C.

Pubblicato il 7 November 2012
La riforma del lavoro firmata dal ministro Elsa Fornero ha limitato la possibilità di accedere al Fondo solidarietà per acquistare la prima casa soltanto a due categorie: a chi perda il lavoro oppure a chi sia colpito da handicap. La conseguenza è che soltanto a coloro che rientrino in queste categorie può essere concessa la sospensione delle rate di un mutuo che sia stato ottenuto per acquistare la prima casa. La riforma Fornero in pratica ha stravolto i requisiti delineati per poter accedere ai benefici introdotti dalla Finanziaria del 2008.
Secondo la vecchia riforma, il Fondo permetteva di sospendere le rate del mutuo in presenza di particolari condizioni, facendosi poi carico di tutti gli oneri finanziari (cioè gli interessi delle rate per cui è scattata la sospensione del pagamento). Le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2008 erano per perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o stato di disoccupazione nei tre mesi successivi al termine del contratto di lavoro parasubordinato; decesso o handicap (causati da incidente) di un componente del nucleo familiare che percepisca un reddito che costituisca almeno il 30% dell' imponibile complessivo di tutto il nucleo familiare e che è domiciliato nell’abitazione del beneficiario.
Con la riforma Fornero tutto questo è stato spazzato via. Adesso la sospensione del pagamento delle rate sono subordinate solo ed esclusivamente alla perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e all’insorgere di handicap. Restano fuori, spese mediche, costi di ristrutturazione e aumento della rata nel caso di mutuo variabile. Non vengono prese in considerazione neppure le risoluzioni consensuali, né le dimissioni che non siano presentate per giusta causa, né il raggiungimento dell’età pensionabile o il licenziamento anche per giustificato motivo soggettivo...
di Franco Canevesio
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