Le conseguenze di una rata saltata non sempre sono uguali
Cosa succede al mutuo se si ritarda il pagamento di una rata del finanziamento (o non la si paga proprio)? E’ questo il principale timore di ogni famiglia che sottoscrive un mutuo per acquistare casa. A ben vedere, la medesima preoccupazione riguarda anche la banca, che deve evitare il più possibile di concedere finanziamenti a soggetti incapaci poi di sostenere il piano di ammortamento. Cosa che avvenuta in misura mai registrata in passato dopo la crisi economica scoppiata nel 2008.
Nonostante le procedure di rating degli istituti, la richiesta di garanzie e la diligenza dei mutuatari, nell’arco della lunga vita del mutuo (che può arrivare di regola a 30 anni, ma per i più giovani anche oltre) possono verificarsi varie situazioni che impediscono il puntuale rispetto delle scadenze.
Da quelle più gravi, come la perdita del lavoro o le spese per fronteggiare situazioni di salute particolarmente serie non coperte dal servizio sanitario, a quelle più imprevedibili, come l’improvvisa necessità di sostituire la propria auto, cure dentistiche non rinviabili o un accertamento fiscale.
È bene precisare che la legge prevede forme di tutela dei mutuatari, con l’obiettivo di evitare conseguenze sproporzionate per inadempienze minime. Nel corso degli anni si sono anche succeduti accordi tra l’ABI e le associazioni dei consumatori per la sospensione dei mutui in caso di difficoltà economica.
Gli scenari peggiori per chi non rispetta il piano di ammortamento stabilito nel contratto di mutuo, infatti, sono la segnalazione al sistema delle informazioni creditizie (Sic) come cattivo pagatore e, nei casi più estremi, l’espropriazione della casa con successiva vendita all’asta da parte della banca.
In realtà tali esiti rappresentano solo la punta dell’iceberg, lo stadio finale di una procedura che si raggiunge solitamente solo a seguito di conclamati e ripetuti inadempimenti, nonché dei molteplici tentativi della banca di trovare una via d’uscita alternativa. Non va dimenticato, infatti, che la procedura di pignoramento è una “fatica” non indifferente per gli istituti di credito, con tempi lunghi, costi elevati e il rischio che la vendita non vada a buon fine (o quanto meno non per il prezzo auspicato).
Quindi, anche per le situazioni più difficili, le banche sono tendenzialmente sempre disponibili a cercare una soluzione che consenta la remissione “in bonis” dei mutuatari, per esempio individuando un piano di rientro specifico oppure allungando i tempi di rimborso.
Ai sensi dell’articolo 40 del Testo unico bancario i pagamenti si considerano ritardati quando avvengono in una data compresa tra i 30 e i 180 giorni dall’originaria scadenza.
Dopo sette rate ritardate, anche non consecutive tra loro, la banca ha diritto a risolvere il contratto di mutuo, chiedendo la restituzione immediata del debito (e semmai procedere al pignoramento se questo non viene saldato).
Stessa cosa qualora il ritardo superi i 180 giorni. Sono nulle tutte le clausole contrattuali che attribuiscano alla banca la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con termini inferiori a quelli fissati dalla normativa del TUB.
In ogni caso, per ogni rata corrisposta in ritardo devono essere versati gli interessi di mora stabiliti nel contratto (solitamente si tratta del tasso di interesse pattuito maggiorato di uno spread di 3-4 punti percentuali).
Gli interessi di mora vanno calcolati in base ai giorni di effettivo ritardo, dalla data di scadenza della rata al giorno in cui avviene il pagamento, moltipilicandoli per il tasso annuo e poi dividendo per 365. Alcune banche stabiliscono dei costi accessori in caso di ritardo, come avviene per esempio anche nei casi di sconfinamento del fido o di “rossi” sul conto corrente non autorizzati.
Anche per quanto riguarda la segnalazione al SIC i mutuatari possono stare relativamente “sereni”: in caso di ritardo di pochi giorni, non ci sono rischi immediati. La banca ha l’obbligo di inviare un preavviso in cui informa il cliente che procederà alla segnalazione se il debito non sarà tempestivamente sanato. Se il mutuatario definisce la posizione, non avverrà quindi alcuna segnalazione (la quale, come noto, può comportare grosse difficoltà in futuro per ottenere un finanziamento, un fido o anche solo una carta di credito).
Resta fermo che, in ogni caso, la cosa migliore da fare se si sa già in anticipo di non riuscire a pagare puntualmente la rata è quella di prendere immediato contatto con la banca. Spesso ciò non avviene perché chi si trova in difficoltà ha timore, o comunque prova un senso di disagio psicologico, a rendere nota la situazione. Tuttavia, questo comporta che situazioni talvolta risolvibili si consolidino, aggravandosi fino a diventare problematiche. L’istituto di credito ha tutto l’interesse a far sì che i piani di rimborso dei mutui procedano regolarmente. Quindi laddove possibile una soluzione può essere a portata di mano.
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Commenti
Dopo alcune rate di un finanziamento non sono riuscita a pagare e sono arrivata alle cambiali. Se non riesco a pagarle che succede?
RispondiSi rischia di essere segnalata negli elenchi dei cattivi creditori con problemi per la richiesta di successive forme di finanziamento; oltre tutto, se non si riesce a onorare il pagamento delle cambiali, chi ha concesso il finanziamento può dare il via a procedure esecutive che, sebbene ci voglia del tempo per completarle, possono portare al pignoramento dei beni di sua proprietà.
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