Bussola del fisco sugli interessi passivi sui mutui

L’agenzia delle entrate ha pubblicato le Guide alla dichiarazione dei redditi opera di oltre 500 pagine che spacchetta tutte le voci di rilievo. Ecco cosa si dice degli interessi passivi sui mutui una spesa portata in detrazione nel 2024 per un 4,5 di mld di euro.
La regola generale
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. Si tratta, in particolare, dei:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10); − prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
Tipologia di spesa ammessa
Il contribuente magari non lo sa e non ci pensa e dunque lo ricorda l’Agenzia delle entrate.
In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso dell’anno, in questo caso il periodo di imposta 2024 che si dichiara nel 2025, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).
Tra gli oneri accessori sono compresi, a titolo esemplificativo, anche:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Sono invece escluse dalla detrazione:
- le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo;
- le spese inerenti all’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
- le spese per l’incasso delle rate di mutuo.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati: − a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili; − a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma.
Necessaria la certificazione degli interessi passivi da parte della Banca
La guida ricorda che gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.
Rata del mutuo come fringe benefit, non c’è il rimborso degli interessi passivi
L’Agenzia conferma che in caso di rimborso delle spese per il pagamento di interessi sul mutuo relativo alla prima casa da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d’imposta 2024, il contribuente non può beneficiare della detrazione prevista per gli interessi passivi per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, in relazione alle spese rimborsate, in quanto le stesse non possono essere considerate effettivamente sostenute.
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