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Limiti di detraibilità

8 lug 2025 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

Incremento mutui

L’Agenzia delle Entrate nella sua guida alle agevolazioni, con particolare riferimento agli interessi passivi dei mutui, ribadisce che la detrazione spetta su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a euro 4.000, ma ci sono situazioni in cui si deve procedere a un ricalcolo e comunque la cifra di 4.000 euro rappresenta il tetto massimo.

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Come deve essere suddiviso questo importo?

Il caso è ad esempio quello di due mutuatari di cui uno solo possiede anche l’altra condizione per essere titolare della detrazione, proprietario dell’immobile che si sta acquistando con il mutuo.

La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione non avendone i requisiti. Ad esempio, nel caso in cui due soggetti stipulino un contratto di mutuo per l’acquisto in comproprietà di un immobile destinato ad abitazione principale di uno solo, quest’ultimo potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore a euro 2.000 e non come erroneamente si potrebbe ritenere di 4000 euro. 

C’è però una eccezione ed è, come precisa l’Agenzia delle Entrate, quella del coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione. 

In caso di donazione della quota o cessione

Nel caso in cui due coniugi, cointestatari di un mutuo, acquistano l’immobile adibito ad abitazione principale e, successivamente, un coniuge dona all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge donatario potrà continuare a fruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato, finché permangono i requisiti richiesti dalla norma; la detrazione sarà calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000.

Il coniuge cedente, invece, potrà fruire della detrazione solo con riferimento agli interessi pagati nell’anno della donazione, calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000, non essendo più proprietario dell’immobile. Se nello stesso anno della donazione, il coniuge cedente stipula, quale unico intestatario, un mutuo per l’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, potrà fruire, con riferimento a questo altro immobile, anche della detrazione delle spese, pagate nel predetto anno, riferite a tale mutuo. La detrazione spettante in tale anno, tuttavia, potrà essere calcolata su un importo complessivo (riferito ad entrambi i mutui) non superiore a euro 4.000. A decorrere dall’anno successivo il contribuente potrà calcolare la detrazione su un importo massimo non superiore a euro 4.000 riferito al secondo mutuo. 

Estinzione e rinegoziazione del mutuo

Un’ altra casistica affrontata è quella dell’estinzione e della rinegoziazione del mutuo, in questo caso non viene meno il diritto alla detrazione ma si incide sul calcolo degli interessi passivi.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula del mutuo, spiega il Fisco, se l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore c.d. “portabilità del mutuo”, prevista dall’art. 120-quater, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il diritto alla detrazione è tuttavia commisurato ad un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese ed oneri correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

In caso di estinzione di un mutuo intestato ad entrambi i coniugi e successiva stipula di un nuovo mutuo intestato ad uno solo di essi, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero ammontare degli interessi corrisposti in relazione al nuovo mutuo contratto, rispettando tutti gli altri limiti e condizioni previsti dalla norma.

Specularmente, entrambi i coniugi possono fruire della detrazione sugli interessi passivi se il contratto di mutuo intestato dapprima ad un solo coniuge è sostituito con un mutuo intestato ad entrambi. La detrazione compete esclusivamente per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nel limite complessivo di euro 4.000 per entrambi i coniugi. 

Anche in caso di rinegoziazione di un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. 

Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi in caso di estinzione e rinegoziazione è possibile adottare la seguente formula: X = 100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati)/importo del secondo mutuo

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