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Abitazione principale ed interessi passivi sui mutui

1 lug 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

Mutui casa c Pae GAG

Per l’abitazione principale come condizione necessaria ai fini dell’ottenimento dello sgravio fiscale del 19% degli interessi passivi sui mutui basta l’autocertificazione del contribuente. La condizione è valida solo per gli immobili siti in Italia e dunque niente da fare se si volesse utilizzare per una casa all’estero.

Sono questi alcuni dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha sistematizzato nella guida sulle agevolazioni fiscali per quanto riguarda il rapporto tra abitazione principale e interessi passivi sui mutui. Vediamo insieme gli altri principali interventi.

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Abitazione principale e autocertificazione, vale solo per l’Italia

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Come si prova? Valgono, spiega il Fisco, le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. 

L’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia. Pertanto, niente da fare per una detrazione se il mutuo è contratto per l’acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero. 

La circostanza di aver adibito l’immobile ad abitazione principale, nel rispetto dei termini di legge ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti dal contratto di mutuo, attiene alla sussistenza dei requisiti soggettivi idonei alla fruizione delle detrazioni, che i CAF o i professionisti abilitati acquisiscono dalla dichiarazione del contribuente e della quale non sono responsabili, specifica l’Agenzia. 

Interessi passivi e familiari

Buone notizie per il familiare del contribuente acquirente o intestatario del mutuo: la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR). La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall’acquisto e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo.

Il diritto di beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile quando l’immobile acquistato viene destinato a dimora abituale di un proprio familiare. Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione.

Interessi passivi e separazione

Un altro chiarimento importante riguarda la detrazione nel caso di separazione. Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rassicura l’agenzia che aggiunge, dopo il divorzio, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge quali, ad esempio, i figli.

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