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Sic. Cosa sono

5 ago 2011 | 4 min di lettura | Pubblicato da

famiglia abbracciata

La crisi finanziaria che si è abbattuta sui mercati mondiali ha portato conseguenze pesantissime per gli amanti del mattone. Non solo si sono scontrati con il credit crunch, vale a dire la stretta del credito che ha precluso negli ultimi due anni a migliaia di italiani la possibilità di accendere un mutuo. Ma gli aspiranti proprietari hanno dovuto pagare a carissimo prezzo anche il rialzo vertiginoso delle rate del prestito per la casa. Basti pensare che secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, nell’ultimo anno un quarto delle famiglie si è trovato in difficoltà nel far fronte al pagamento del mutuo.

Ora che, però, i cordoni degli istituti di credito si sono allentati e la crisi fa meno paura, chi ha intenzione di chiedere un prestito per la casa deve continuare a valutare sempre con molta attenzione questa decisione che condizionerà la sua vita per almeno 20 anni.

Mutuo casa: trova il migliore per te
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In primis, bisogna essere consapevoli della propria disponibilità economica. Il puntuale pagamento della rata è, infatti, un momento importante nella vita del mutuo, perché il ritardato o il mancato rimborso fa scattare l’applicazione degli interessi di mora e l’iscrizione nei Sistemi di informazione creditizia (Sic). Si tratta, in particolare, di una banca dati a cui tutto il sistema bancario fa affluire i dati riguardanti i finanziamenti accordati e la regolarità dei rimborsi relativi sia ai mutui che a prestiti, carte di credito e fidi di conto corrente.

Meglio, quindi, ricordare che risultare iscritti nei Sic per ritardati o mancati pagamenti delle rate è, in maniera quasi assoluta, elemento ostativo per la concessione di un ulteriore finanziamento. Sulla base dei dati rilevati (entità degli importi richiesti, puntualità o ritardi nei pagamenti, livello di indebitamento), gli enti finanziari valutano infatti la solvibilità e l’affidabilità dei soggetti censiti, finanziando solamente quanti offrano maggiori garanzie circa la restituzione dell’importo erogato e gestendo in questo modo il rischio connesso all’attività creditizia.

Ma va anche detto che grazie al “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati” - che disciplina dal 2005 l’attività dei Sic - sono anche tutelati i diritti di quanti risultano censiti, dal momento che possono sempre verificare i dati e la propria situazione creditizia tramite l’accesso diretto.

L’iscritto ha, così, il diritto di fare rettificare, aggiornare e cancellare le informazioni che si rivelino non correttamente riportate: i dati negativi frutto di errori delle banche o delle società finanziarie e di quelle perpetrate da terzi ai danni del mutuatario.

Regole, queste sul trattamento dei dati personali, che hanno messo fine alle numerose controversie createsi negli ultimi anni nei confronti dei cattivi pagatori, poiché oltre all’esattezza e alla completezza delle informazioni, il Codice disciplina anche i tempi di conservazione dei dati.

Si tratta, nello specifico, di periodi ben precisi, al termine dei quali le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema. Sono previsti, inoltre, tempi diversi a seconda che si tratti di dati negativi (ritardi nei pagamenti, sofferenze, cessioni del credito ecc) o positivi (ad esempio il regolare pagamento del prestito e della diversa tipologia e della gravità dell’inadempimento).

In particolare, le richieste di credito vanno mantenute non oltre 6 mesi. Ma se la domanda non viene accolta, il Sic ha tempo 30 giorni per provvedere alla cancellazione dei dati. Per i ritardi successivamente regolarizzati le informazioni sono visibili: per 1 anno se il ritardo non è superiore a 2 rate o 2 mesi, mentre per i ritardi superiori si sale a 2 anni dalla data di regolarizzazione. Invece le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati possono essere conservati per 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale o, successivamente alla scadenza contrattuale, dalla data dell’aggiornamento relativo ad eventi rilevanti del rapporto di credito (passaggio a perdita, cessione del credito, ecc).

Nel caso in cui il mutuatario volesse sapere se i propri dati sono registrati nei Sic, quale banca li abbia trasmessi, ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione può presentare una semplice richiesta all’istituto bancario, alla società o ai Sic che entro 15 giorni dovranno rispondere in maniera precisa e comprensibile.

5 August 2011 di Patrizia De Rubertis

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