Mutui, stop alle rate per le donne vittime di violenza
19 dic 2019 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
La sospensione massima è di 18 mesi
Non risolve tutti i problemi, ma può aiutare a tirare il fiato e a fornire più tempo per trovare risorse emotive ed economiche per andare avanti. Le donne vittime di violenza che sono entrate in un “percorso di protezione” certificato dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno finalmente la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo in caso di difficoltà economica.
Purtroppo, la sospensione riguarda solo ed esclusivamente la quota capitale delle rate di mutui ipotecari o di finanziamenti, e non la quota relativa agli interessi che dovrà, invece, continuare a essere pagata.
La misura, che ha una durata di due anni salvo eventuali proroghe, è stata approvata a seguito dell’accordo sottoscritto tra l’ABI, che rappresenta le banche italiane, e le organizzazioni sindacali lo scorso 25 novembre nel corso della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Nel concreto accedendo a tale misura è possibile ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui ipotecari o di finanziamenti per un periodo coincidente con quello di protezione e comunque non superiore a 18 mesi. La quota interessi continua invece ad essere pagata alle normali scadenze. Il normale piano di ammortamento riprende al momento della scadenza della sospensione, ovviamente allungato di un periodo pari a quello sospeso.
Per ora non si sa quante banche abbiano già aderito all’iniziativa promossa dall’Abi ma il loro numero è destinato a crescere nelle prossime settimane.
Nel concreto la domanda va presentata alla banca o società finanziaria che ha concesso il finanziamento, ovviamente se aderente all’iniziativa, e bisogna poi compilare un modulo specifico che verrà fornito allo sportello. La sospensione diventa operativa entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda. Per poter accedere a questa agevolazione occorre però allegare la certificazione dell’inizio del “percorso di protezione”. La sospensione non prevede l’addebito di commissioni o di interessi di mora a meno che non vengano omessi i pagamenti degli interessi.
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