La clausola di salvaguardia scaccia l’usura
14 lug 2014 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Brutta sorpresa per una famiglia che aveva chiesto al Tribunale di Napoli la sospensione del pignoramento della casa già avviato dalla banca. La richiesta di sospensione era stata avanzata presentando una motivazione rivelatasi poi del tutto priva di fondamento giuridico: secondo il cliente i tassi di mora previsti dal contratto erano da considerarsi come usurari. Il giudice, però, ha risposto picche: ha rigettato la domanda dal momento che nel contratto firmato dal cliente era stata inserita la cosiddetta “clausola di salvaguardia”.
Per non incappare in brutte sorprese, meglio quindi verificare quali sono le condizioni previste dal proprio contratto e se prevede o meno tale dicitura.
Tornando all’episodio in questione, nell'ordinanza del Tribunale di Napoli dello scorso 4 giugno, il giudice ha ribadito che la presenza nei contratti di mutuo della “clausola di salvaguardia” fa sì che l’eventuale usura, anche quando realmente c’è, venga di fatto annullata.
Se nel contratto sottoscritto vi è tale clausola, il tasso di mora, eventualmente usurario, viene infatti sostituito automaticamente con il tasso “soglia” ovvero con quel tasso massimo, fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ogni tre mesi, superato il quale, si può parlare d'usura.
Proprio per ridurre il contenzioso tra banche e clienti, tale previsione semplifica di fatto il conteggio degli interessi dovuti sostituendo il tasso eventualmente usurario con il tasso massimo consentito dalla legge.
Discorso invece diverso, se l'istituto di credito che ha concesso il mutuo preleva, o richiede, interessi superiori a quelli consentiti, in violazione della clausola di salvaguardia inserita nel contratto. In questo caso è possibile far valere i propri diritti e chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato: occorre però presentare in giudizio un conteggio dettagliato in modo da consentire al Tribunale interpellato di valutare se l'entità dell’importo versato a titolo di capitale e interessi (sia quelli pattuiti, sia quelli di mora) sia effettivamente quello previsto in base alla clausola di salvaguardia.
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