Scaricare il mutuo dal 730
Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno arriva l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Chiamati in cassa milioni di italiani che dovranno vedersela tra fatture, documenti e scontrini necessari alla documentazione in base alla quale vanno calcolati gli introiti, le deduzioni e le detrazioni. Ma per quest’anno, nel quale vanno denunciati i redditi del 2012, le previsioni tendono a parlare di una diminuzione del numero di contribuenti obbligati a presentare il modello più semplice di tutti: il 730. Con l’Imu che assorbe l’Irpef sulle case, infatti, in molte situazioni la dichiarazione non è più obbligatoria e basta il Cud.
Come spiega nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate (circolare 5/2012) non deve presentare nessuna dichiarazione chi non ha altri redditi oltre quelli che derivano dalla prima casa e da immobili non locati. Ma esentato è anche chi, oltre alla prima casa e ad eventuali case non locate, possiede redditi da lavoro dipendente, da collaborazione o da pensione corrisposti da un unico soggetto o anche da più soggetti ma conguagliati in un unico Cud. Ovviamente in questo caso è sempre possibile presentare il 730 per detrarre eventuali spese. Tra cui certamente quella per gli interessi pagati sul mutuo.
Meglio, quindi, sottolineare che quest’anno non è cambiato nulla sul fronte delle detrazioni, visto che l’idea di tagliare il bonus sul prestito per l’acquisto della casa non è stata fortunatamente approvata. Così nel 730 sarà possibile ridurre le tasse da pagare al fisco richiedendo la detrazione Irpef sul mutuo. È nel quadro “E” riga 7 che vanno segnati gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale: si tratta del 19% di 4.000 euro pari a un rimborso massimo di 760 euro che sarà accreditato sullo stipendio di luglio o sul rateo della pensione.
Chiari i requisiti da rispettare. Per usufruire del bonus, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e questo deve essere avvenuto l’anno precedente o successivo alla data di stipula del mutuo. Ma se l’importo del mutuo supera il costo di acquisizione dell’immobile (comprese le spese notarili, le imposte e gli altri oneri accessori relativi all’acquisto) gli interessi da detrarre vanno calcolati con la seguente formula: costo di acquisizione dell’immobile moltiplicato per gli interessi pagati nel 2012, dividendo il risultato per il capitale dato in mutuo. Mentre se nel corso del 2012 l’immobile non è stato più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro, si può usufruire della detrazione del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Nel caso di coniugi cointestatari dell’immobile e del mutuo, il bonus ammonta a 2mila euro ciascuno. Inoltre, se il mutuo è cointestato con il coniuge, ma uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, lo sconto spetta a quest’ultimo per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione d’imposta è valida anche se l’appartamento costituisce l’abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dell’acquirente (intestatario del contratto di mutuo). Bonus garantito altresì quando il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’immobile.
Tra i casi particolari, degna di nota è la separazione legale: anche il coniuge separato rientra tra i familiari. Fino a quando non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, potrà continuare a sfruttare la detrazione degli interessi. Mentre in caso di divorzio, il coniuge che lascia la casa e trasferisce la propria dimora abituale potrà richiedere il bonus solo se nell’appartamento continuano a vivere i figli.
Gustose sono anche le detrazioni d’imposta del 55% e del 50% rispettivamente relative agli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio. In quest’ultimo caso si tratta dei lavori che saranno eseguiti fino al prossimo 30 giugno, ricordando che lo scorso anno il bonus era del 36% con il limite di spesa passato da 48mila euro a 96mila euro e 10 anni di tempo per ripartire le quote. È nel quadro “E” righi da E61 a E63 che vanno segnati gli importi. Non bisogna mai sottovalutare le procedure di richiesta: effettuare i pagamenti con bonifico riportando gli estremi della Legge 449/1997e annotare la Partita iva (o Codice fiscale) del beneficiario e il Codice fiscale del committente. Per quanto riguarda invece i lavori di risparmio energetico, si deve inviare all’Enea la documentazione (attestato di qualificazione o di certificazione energetica e scheda informativa) entro 90giorni dalla fine dei lavori.
Capitolo a parte per le spese di affitto. Il quadro in questione è il “B” con due sezioni ad hoc: la prima (B1-B10) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati (tassazione ordinaria e cedolare secca),mentre la seconda (B11-B14) per indicare i dati relativi ai contratti di locazione. In particolare la cedolare secca sugli affitti prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Un’opzione che spetta esclusivamente al locatore che sceglierà come base imponibile un’aliquota del 21% se il canone è libero o del 19% se è concordato. Inoltre, nella prima sezione del quadro “B” vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione. Chi ha optato per la cedolare secca dovrà presentare la dichiarazione anche se non possiede altri redditi.
8 April 2013 di Patrizia De Rubertis
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