Mutui, la detrazione può essere ridotta
27 mag 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

È tempo di dichiarazioni e di 730 precompilato. Sollecitata, da un quesito di un contribuente, l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito, nella parte delle Faq (domande più frequenti), una precisazione sul calcolo della detrazione degli interessi passivi sui mutui. Il chiarimento può essere davvero utile per evitare incomprensioni e sorprese nel leggere il dato riportato in precompilata che magari non coincide con l’aspettativa del contribuente.
Il quesito
Il dubbio risolto è il seguente: banalmente non tornano i calcoli degli importi della detrazione rispetto alle aspettative del contribuente e quelle riportate nel foglio di calcolo del 730: “Nella mia dichiarazione precompilata sono riportati gli interessi relativi al mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale per i quali spetta la detrazione del 19%” spiega il quesito, “ma quando vado a verificare l’esito della dichiarazione, la detrazione è minore del 19%. Qual è il motivo?”
La risposta
Nessun errore di calcolo. La risposta è in una disposizione che agisce da un paio di anni sui redditi oltre i 50 mila euro lordi considerati “elevati” dal legislatore: “Se sei un contribuente con un reddito superiore a 50.000 euro”, spiega l’Agenzia, “come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2025 (pag. 56), l'ammontare della detrazione spettante per l'anno 2024, per gli oneri per cui è prevista una detrazione del 19% (escluso spese sanitarie), per le erogazioni liberali verso i partiti politici e per i premi assicurativi per eventi calamitosi, è diminuito di un importo pari a 260 euro (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).”
La disposizione taglia detrazioni anche sui mutui
La norma è inserita nel decreto legislativo, attuativo della riforma fiscale, l. 111/2023, 216/2023, decreto di Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
L’articolo 2 è dedicato alla Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico.
Cosa vuol dire? Che coloro che hanno un reddito lordo oltre i 50 mila euro annui nel momento in cui devono calcolare gli importi delle detrazioni che gli spettano, salvo quelle sanitarie per cui questa disposizione non si applica, devono operare sulla somma che gli risulta dall’applicazione del 19% la sottrazione dell’importo di 260 euro, chiamato franchigia. Ad esempio se proprio in merito ai mutui l’importo che risulta al contribuente è di 1000 euro, ma il suo reddito è oltre i 50 mila euro il fisco calcolerà 1000 – 260 euro.
La detrazione sui mutui
Si ricorda che per coloro che sono proprietari di una abitazione considerata prima casa su cui è attivo un finanziamento di mutuo il fisco riconosce la possibilità di portare in detrazione (vedersi restituiti) una parte della componente del mutuo chiamata interessi passivi sui mutui. Questi importi la banca ormai in automatico la comunica all’Agenzia che fatte le sue verifiche le inserisce in automatico in dichiarazione, ma anche il contribuente se i conti non tornano può intervenire conservando sempre la documentazione che annualmente rilascia la banca. Lo sconto spetta il verificarsi di due condizioni: essere proprietario dell’immobili e intestatario del contratto di mutuo si tratta del 19% degli importi fino a un massimo di 4000 euro l’anno. Se si è in due cointestatari lo sconto sarà ricalcolato nella misura del 50%.
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