Mutuo cointestato e divorzio

La Banca centrale europea ha lasciato fermo il costo del denaro all’1%, il minimo storico. Così come prosegue al ribasso la corsa dei tassi interbancari. L’Euribor a tre mesi (usato per calcolare il valore delle rate del mutuo a tasso variabile) è sceso a 0,78%. Un valore vicinissimo al tasso dello 0,62% toccato nel marzo del 2010. E ai minimi viaggia anche l’Eurirs: il parametro scelto per conteggiare il costo delle rate del mutuo a tasso fisso a 25 anni è al 2,62%.
Belle notizie a cui se ne aggiunge un’altra non meno importante. Dopo mesi di totale chiusura del sistema bancario agli aspiranti mutuatari, alcuni istituti hanno riaperto le porte delle loro filiali abbassando lo spread (cioè il loro guadagno) al 3%, vale a dire mezzo punto in meno rispetto alla media.
Sembra profilarsi quindi il momento giusto per tornare ad affacciarsi in banca e chiedere preventivi sul finanziamento per realizzare il sogno di una vita: comprare casa. E, come si è ben capito, conviene arrivare preparati a questo importante appuntamento. Sono molte le richieste che verranno rivolte. In primis, la garanzia della restituzione del finanziamento.
Le banche pretendono, infatti, un contratto a tempo indeterminato o garanzie patrimoniali aggiuntive. Meglio, quindi, compiere questo passo in due visto che gli istituti apprezzano che a concorrere al pagamento ci siano più contraenti che equivalgono a più garanzie.
E poco importa se si tratti o meno di famiglie. A chiedere la cointestazione sono chi ha rapporti di parentela, i conviventi o gli amici che decidono di condividere le spese per un mutuo piuttosto che pagare un affitto. Ma secondo Mutui.it, sono state oltre 16.000 le domande di mutuo inviate alle banche anche da coppie dello stesso sesso.
Agli occhi del fisco non c’è distinzione. Le spese sostenute per l’accensione del mutuo e gli interessi passivi possono portati in detrazione da tutti i contraenti del prestito che siano contestualmente proprietari della casa, adibita ad abitazione principale. Ovviamente, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
In particolare, in caso di due contitolari, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti che è pari al 19% di 2.000 euro, cioè 380 euro ciascuno. Si tratta, ad esempio, dei conviventi o dei coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà.
Mentre se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, quello che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, vale a dire il 19% di 4mila euro.
Come si sa, però, l’amore è eterno finché dura. Meglio, quindi, analizzare anche il caso dei coniugi alle prese con le rate del mutuo che mettono fine alla loro unione sentimentale. Se l’ex che va via può permettersi di continuare a pagare le rate del mutuo cointestato poco importa. Certamente questo stesso contraente molto difficilmente riuscirà ad ottenere un altro prestito per la casa mentre è ancora acceso il primo.
Ma se chi lascia la casa non vuole o non può più pagare, allora la situazione si complica e i litigi aumentano. Da contratto, infatti, le rate del mutuo gravano su entrambi i contraenti. E poco importa alla banca chi dei due paga e a quale titolo. Ogni mese, l’istituto continuerà a prelevare dal conto corrente i soldi necessari. Quindi, il problema deve essere risolto fuori dalle mura bancarie. E in questo caso si può vendere la casa per estinguere il mutuo o, chi se lo può permettere, può acquistare la quota dell’altro cointestatario e diventare l’unico titolare.
Soluzione a cui sono costretti a ricorrere il più delle volte anche tutte le coppie di fatto che mettono fine alla loro relazione.
Sul fronte fiscale, se con la separazione legale anche il coniuge separato può continuare a detrarre la propria quota di mutuo finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, con il divorzio al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il bonus per la quota di competenza se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
Ed, infine, nel caso uno dei due cointestatari muoia, l’altro comproprietario che si accollerà il mutuo avrà diritto alla detrazione. Agevolazione che compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti prevista normalmente per la detrazione.
6 April 2012 di Patrizia De Rubertis
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