Detrazioni, mutui e 730
Si avvicina la scadenza fiscale della dichiarazione dei redditi, e con essa ricomincia la trafila della raccolta di documenti e della conta delle detrazioni. Quest’anno, come scrivevamo qui, ci saranno alcune novità legate al nuovo modulo 730, le cui istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ricapitoliamo, nell'analisi condotta da Mutui.it e Facile.it, quel che c’è da sapere dal punto di vista delle detrazioni e delle modalità di compilazione per quanto riguarda l’abitazione.
Innanzitutto, e come sempre, è possibile anche nel 2017 detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo eventualmente acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. Il tetto massimo di tale detrazione è di 4 mila euro. In caso il mutuo fosse cointestato, la detrazione spetta in quote uguali ad ogni intestatario, purché ciascuno dei titolari del finanziamento sia anche proprietario di almeno una quota dell’immobile a cui questo si riferisce. Ovviamente in questo caso il tetto dei 4 mila euro deve essere raggiunto dalla somma delle detrazioni per ogni intestatario (non da ogni singolo intestatario).
La detrazione spetta, come detto, al proprietario di una abitazione principale per l’acquisto della quale ha acceso un mutuo. Per abitazione principale, lo ricordiamo, si intende la casa nella quale vive abitualmente il contribuente o dei suoi parenti stretti, come il coniuge e i parenti entro il terzo grado. Per i mutui accesi prima del 1 gennaio 2001 la residenza deve essere stabilita entro sei mesi dall’acquisto, mentre per i mutui stipulati nel corso del 1993 la residenza deve essere stata stabilita entro l’8 giugno del 2004.
In caso di divorzio, come ricordavamo qui, in teoria non cambia nulla: se entrambi i coniugi risultano intestatari sia della casa sia del mutuo, possono continuare a detrarre la propria quota come facevano prima. Nel caso, però, uno dei due non volesse più continuare a pagare la casa nella quale ha smesso di vivere, il consiglio è di vendere la propria quota all’ex coniuge (per poi sostituire il mutuo), o almeno di far rientrare il pagamento della rata nel mutuo nel conteggio degli alimenti eventualmente dovuti.
In caso invece di coniugi o coppie civilmente unite in cui uno dei due componenti sia a carico dell’altro, sempre ferma restando la condizione che entrambi siano intestatari sia della casa che del mutuo, colui che ha a carico il compagno può detrarre il 100% degli interessi passivi.
Si possono detrarre gli interessi passivi anche del mutuo acceso per ristrutturare o per costruire, con le stesse modalità del mutuo per l’acquisto, e anche del mutuo acceso per acquistare una casa che non sia l’abitazione principale, se l’intestatario fa parte delle Forze Armate o delle Forze di Polizia.
L’agevolazione non spetta invece in caso di mutuo stipulato nel 1991 o 1992 per motivi che non siano l’acquisto dell’abitazione principale, quindi nemmeno in caso di ristrutturazione della prima casa, o dell’acquisto di una seconda casa. Niente detrazione di interessi poi nemmeno in caso di altri tipi di finanziamento che non siano il mutuo, ad esempio linee di credito bancarie, cessione del quinto dello stipendio o altri finanziamenti, anche se garantiti da ipoteca.
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Commenti
Separazione nel 2011; casa di proprietà al 100% su cui pago solo io il mutuo cointestato.. non vedo perché il mio ex coniuge deva usufruire della detrazione del 50% come posso fare? grazie in anticipo a chi mi sa rispondere
RispondiCara Tatiana, in realtà se il suo ex coniuge non è proprietario della casa (da quel che capisco la proprietaria al 100% è lei), non può detrarre nulla. Solo a lei spetta il 50% della detrazione, essendo intestataria di metà del mutuo e di tutta la casa.
RispondiBuongiorno, ieri ho scoperto che il mio vecchio commercialista non mi ha mai detratto gli interessi passivi del mutuo per i redditi 2015 abbiamo fatto un integrazione volevo chiedere se è possibile recuperare anche qualche anno precedente 2014,2013,ecc.ecc.
RispondiCiao Floriana, Le chiedo se è possibile usufruire della surroga del mutuo, dopo aver scoperto dopo 8 anni di essere stato segnalato alla crif per un ricorso a campione della prefettura contro il parere di un giudice che aveva sentenziato l'annullamento delle sanzioni che mi riguardavano; specifico che la segnalazione riguarda solo il divieto di emettere assegni per 2 anni, nient'altro di più. Sono un Medico, non un commerciante....
RispondiGentile Carmine, purtroppo le integrazioni sono possibili solo per l'anno precedente.
RispondiCaro Anonimo, credo che la banca sia l'interlocutrice migliore per questa sua domanda. Ogni istituto di credito ha infatti criteri diversi per definire le garanzie richieste.
RispondiBuongiorno, ho la nuda proprietà di un alloggio, il papà ha l'usufrutto, con un mutuo cointestato la nonna l'abitazione di residenza. Spetta la detrazione degli interessi e a chi?
RispondiGentile Maria, la detrazione degli interessi spetta a chi è intestataria sia della proprietà che del mutuo, almeno in parte. Se lei, oltre che della nuda proprietà, è cointestataria del mutuo, allora lei può scaricare.
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