Villetta a schiera: sì al superbonus, ma solo se l’accesso è autonomo
Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 12 January 2021
Superbonus, ecobonus ed altre agevolazioni fiscali legati alla casa: un bel risparmio per chi intende effettuare lavori all’interno della propria abitazione o nel proprio condominio pur sostenendo il costo di un mutuo ristrutturazione.
Ma per usufruire di tale opportunità occorre ancora avventurarsi in un ginepraio di indicazioni in cui muoversi con cautela. Per questo motivo un contribuente in procinto di ristrutturare la sua villetta a schiera, situata all’interno di un residence, ha presentato una domanda di chiarimenti, in gergo tecnico “un’istanza di interpello”, all’Agenzia delle Entrate.
Dovendo infatti eseguire degli interventi riconducibili al Superbonus, ha chiesto di poter accedere alla detrazione del 110% o, in alternativa, “optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che hanno eseguito gli interventi o per la cessione del credito d'imposta”.
La risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 9 del 5 gennaio 2021 ha chiarito la questione che interessa molti italiani che si ritrovano ad affrontare la stessa situazione.
Il Fisco ha ribadito che, secondo le norme introdotte dal DL Rilancio, gli interventi ammessi al superbonus 110% devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati dall’intervento principale), edifici residenziali unifamiliari e relative e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.
Relativamente al caso in esame, la risposta ha evidenziato che in base al comma 1-bis dell’articolo 119 del DL Rilancio per “accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Accesso autonomo e indipendenza funzionale come requisito
Nel caso specifico, trattandosi di villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio privato comune a più abitazioni, “nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ha ritenuto soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi”.
“Di conseguenza – ha concluso l’Agenzia - l’istante potrà accedere al superbonus 110% in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento”.
La Legge di Bilancio 2021 ha inoltre ulteriormente spiegato il concetto di ‘funzionalmente indipendente’: “un’unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale”.
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Il profilo dell'autore
Rosaria Barrile Rosaria Barrile, giornalista professionista nata a Milano e laureata in Scienze Politiche, ha iniziato nel 2004 ad occuparsi di prodotti e servizi bancari e assicurativi per conto di un periodico specializzato e da allora non ha mai smesso.
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