Pignoramento prima casa: cambia la rinegoziazione del mutuo

Novità introdotte con il Decreto sostegni bis
Pubblicato il 30 August 2021
Con l’articolo 40 ter del Decreto Sostegni bis (Decreto Legge numero 41 del 2021, convertito con Legge n. 69 del 2021) sono entrate in vigore nuove regole per la rinegoziazione del mutuo ipotecario nel caso di pignoramento della prima casa.
Quando valgono le nuove regole
Le nuove disposizioni presuppongono che sia stato stipulato un mutuo ipotecario per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e, successivamente, si sia verificato un inadempimento del debitore (che non ha pagato le rate dovute).
Si è arrivati così al pignoramento della casa e a una procedura di esecuzione forzata in tribunale per l’esproprio dell’abitazione.
Le novità
Le nuove regole vogliono offrire uno strumento di sostegno ai debitori, che in questi tempi di crisi faticano a pagare i debiti contratti per l’acquisto della prima casa, e gli consentono di trasferire il mutuo precedentemente stipulato presso una nuova banca.
In tal modo il debitore può rinegoziarlo con surroga della garanzia ipotecaria preesistente.
Le condizioni
Il debitore in sofferenza potrà ottenere la rinegoziazione se è “consumatore” (secondo la definizione del Codice del Consumo), se ha contratto un debito con una banca o una società di cartolarizzazione o un intermediario autorizzato, se il credito inadempiuto è garantito da ipoteca di primo grado gravante sulla prima casa del debitore.
Secondo la nuova normativa, inoltre, la rinegoziazione potrà avvenire solo se il debitore ha già pagato almeno il 5% della quota capitale del credito ottenuto e il debito complessivo non supera i 250 mila euro.
L’istanza
L’istanza di rinegoziazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Per ottenere la rinegoziazione il debitore può offrire un importo pari al prezzo di stima calcolato nella procedura esecutiva se l’asta non è ancora partita.
Il nuovo mutuo non deve avere una durata inferiore a 10 anni né superiore a 30.
Il Fondo di garanzia prima casa
Il debitore, in sede di rinegoziazione, può fare affidamento anche sul Fondo di garanzia prima casa nella misura del 50%. Esso è stato recentemente potenziato dal governo e si rivela non solo uno strumento per consentire ai giovani di acquistare una casa, ma anche uno mezzo per aiutare i debitori in crisi.
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Il profilo dell'autore

Paolo Fiore Giornalista professionista e leccese in trasferta: Bologna, Roma, New York, Milano. Dopo la Scuola di giornalismo Walter Tobagi, ha scritto per Affaritaliani, MF-Milano Finanza, l'Espresso, Startupitalia e Skytg24.it. Si occupa di economia e innovazione per Agi, FocuSicilia e collabora con il gruppo Rcs.
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Commenti
Salve, al momento ho ricevuto la Pec che mi comunicava la risoluzione del contratto di mutuo aperto con l'Inps. Cosa mi consigliate di fare? Grazie anticipatamente.
RispondiCaro Massimo, dal tenore del quesito non è chiaro il motivo della risoluzione del contratto di mutuo aperto con l’Inps, si può dedurre che sia per morosità dunque per mancato pagamento delle rate. La disciplina dei contratti di mutuo con Inps prevede in questo caso che si può fruire di un nuovo mutuo trascorsi tre anni dalla risoluzione e solo nel caso Inps abbia recuperato il credito. Se il caso è questo consiglio di sentire l’Istituto.
RispondiBuongiorno, a chi posso chiedere un aiuto per risolvere il problema al mutuo della mia compagna? Grazie.
RispondiCaro Fabrizio, direi in primis decisamente alla propria banca; se la banca non dovesse soddisfare i suoi dubbi si rivolga ad un esperto.
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