In stallo il Fondo di solidarietà
17 gen 2013 | 2 min di lettura | Pubblicato da Franco C.

E’ in stallo da cinque mesi il Fondo solidarietà per i mutui, misura statale prevista per venire incontro alle famiglie in difficoltà col pagamento delle rate dei mutui. Lo mette in evidenza Altroconsumo che ricalca le tappe del Fondo introdotto nel 2008 sotto la gestione di Consap, reso operativo due anni dopo, nel 2010 e poi bloccato dalla riforma Fornero del luglio scorso che avrebbe dovuto mutare, ridefinendole, le normative di accesso al Fondo: scaduti i termini della riorganizzazione il Fondo avrebbe dovuto ripartire con l’emanazione di un Decreto attuativo che avrebbe dovuto garantirne la ripresa. E invece no.
Da luglio, fa notare Altroconsumo, questo importante ammortizzatore si è bloccato in virtù del fatto che il ministero dell’Economia non ha mai approvato il relativo regolamento di attuazione. Questo comporta che da luglio, cioè dal oltre cinque mesi, sono state sospese le richieste di accesso al Fondo. Considerando la fase politica che stiamo attraversando (fine del governo Monti, scioglimento delle Camere e apertura della corsa alle elezioni del 2013) è evidente quanto sia alto il rischio che il Fondo di solidarietà finisca dallo stallo attuale al binario morto. Il sito di Consap riportava fino a poco tempo fa che il nuovo regolamento è in via di emanazione: per cui le domande sono sospese e al momento sono valide quelle presentate fino al 17 luglio 2012.
Questo ritardo nella sua regolamentazione è tanto più grave quanto più si considera che, proprio a causa della crisi, ogni giorno aumentano le famiglie che faticano a saldare la rata dei mutui a fine mese. Anche perché i benefici del Fondo non sono pochi. Il Fondo offre la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a un massimo di 18 mesi nel corso del contratto. A fronte della sospensione, il Fondo rimborsa i costi sostenuti dal mutuatario per onorari notarili anticipati dall'istituto bancario, la quota d'interessi delle rate per cui ha effetto la sospensione del pagamento. Resta a carico del mutuatario, successivamente al termine della sospensione, la quota capitale e quella degli interessi delle rate per la parte determinata dallo spread. Secondo la legge la sospensione non comporta l'applicazione di commissioni o spese d'istruttoria e deve essere concedibile anche per mutui che hanno fruito di altre misure di sospensione (sempre che il beneficio sia durato fino al massimo di diciotto mesi).
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