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Mutui: cambiano modalità di accesso al Fondo di solidarietà

3 ago 2012 | 2 min di lettura | Pubblicato da Valerio M.

mutui cambiano modalita di accesso al fondo di solidarieta

Pubblicato il 3 August 2012

Con la riforma voluta dal ministro Fornero, entrata in vigore dal 18 luglio, sono cambiate molte delle regole di accesso al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, introdotto nel 2008 e di fatto “partito” nel 2010. Sono stati confermati i requisiti per i richiedenti, titolari di un contratto di mutuo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e  A9); il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro; il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.

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Come sottolineano le unioni dei consumatori, cambiano però anche gli obblighi per le banche. Esse hanno l’obbligo di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:

licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.

Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi: il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno; le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro; l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.

Chi riesce a beneficiare del Fondo ottiene la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

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Commenti
P

Patrizia De Rubertis

30/04/2013, 14:54:35

Gentile Eleonora, può fare riferimento a questo articolo in cui viene spiegato nel dettaglio come e quando presentare la domanda di sospensione: http://www.mutui.it/mutuando/come-accedere-fondo-solidarieta-mutui.html
P

Patrizia De Rubertis

30/04/2013, 14:52:40

Gentile Domenico, la risposta è negativa. Il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa può essere richiesto solo al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
E

eleonora

20/04/2013, 22:57:01

Vorrei conoscere la procedura per la sospensione. Grazie
D

Domenico Fascicolo

20/04/2013, 21:10:21

Salve, più che un commento, vorrei porvi un quesito. Ossia, io sono un pensionato che per motivi vari, ha in corso due prestiti (di cui uno sul 5° della pensione) ed un mutuo che ho difficoltà a pagare. Con questi nuovi provvedimenti, è previsto qualcosa per venire incontro pure ai pensionati in difficoltà economiche ? Grazie, Domenico

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