Mutui: cambiano modalità di accesso al Fondo di solidarietà
3 ago 2012 | 2 min di lettura | Pubblicato da Valerio M.

Pubblicato il 3 August 2012
Con la riforma voluta dal ministro Fornero, entrata in vigore dal 18 luglio, sono cambiate molte delle regole di accesso al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, introdotto nel 2008 e di fatto “partito” nel 2010. Sono stati confermati i requisiti per i richiedenti, titolari di un contratto di mutuo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro; il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.
Come sottolineano le unioni dei consumatori, cambiano però anche gli obblighi per le banche. Esse hanno l’obbligo di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:
licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.
Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi: il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno; le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro; l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.
Chi riesce a beneficiare del Fondo ottiene la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.
Patrizia De Rubertis
30/04/2013, 14:54:35
Patrizia De Rubertis
30/04/2013, 14:52:40
eleonora
20/04/2013, 22:57:01
Domenico Fascicolo
20/04/2013, 21:10:21
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