Rinegoziazione del mutuo prima casa per consumatori in difficoltà

Devono, però, sussistere delle condizioni specifiche

La misura consiste nella possibilità di richiedere modifiche alle condizioni contrattuali quando si tratta di prima casa e si è nella difficoltà economica di sostenere le rate. A supporto del cliente-consumatore possono intervenire sia una banca terza, avvalendosi del fondo prima casa, sia un parente. La legge detta precise condizioni di tempo e procedura che devono coesistere tutte assieme. Per usufruire di questa particolare rinegoziazione di mutuo devono, dunque, ricorrere congiuntamente le condizioni:

  • il debitore deve essere qualificabile come consumatore, una persona fisica che agisce al di fuori di attività imprenditoriale;
  • il creditore dovrà essere un soggetto che esercita l’attività bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito con carattere d'impresa) o una società veicolo;
  • il credito deve derivare da un mutuo concesso per l’acquisto di un immobile prima casa. Il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
  • sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito e il pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
  • non devono esserci altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o comunque sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
  • l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
  • il debito complessivo calcolato nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a 250.000 euro;
  • l’importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 % dei già menzionati valori, l’importo offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati senza applicazione della percentuale del 75%;
  • il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all’età del debitore, superi il numero di 80;
  • il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
  • non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
14 January 2020 di

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