Mutui e separazione
Due cuori e una capanna. Ma quando i cuori non vanno più d’accordo, chi paga per la capanna, se per acquistarla è stato contratto un mutuo intestato ad entrambi? Il dubbio è tra i più ricorrenti tra i nostri lettori. Vediamo quindi di fare un poco di chiarezza.
Il caso che si può verificare è che, in sede di separazione consensuale, la casa venga assegnata ad uno solo dei due coniugi; di conseguenza l’altro non vede il motivo di continuare a pagare le rate del mutuo di una casa che non è, di fatto, più sua. Soprattutto dal momento che si aggiunge la necessità di trovare un’altra casa, in affitto o da acquistare tramite un nuovo mutuo che potrebbe essere molto più vantaggioso se avesse le caratteristiche “prima casa”.
Le soluzioni possono essere molteplici. Se si pone la necessità che anche il coniuge “sfrattato”continui a pagare le rate del mutuo (magari perché l’altro non guadagna a sufficienza per poterle sostenere, o perché non è possibile venire a patti con la banca), si può almeno tentare di ridurre il danno chiedendo, in sede di separazione, che l’ammontare della rata sia detratto dall’assegno di mantenimento. Questa soluzione, però, comporta che la casa resti sempre di proprietà del coniuge separato, il quale non può nemmeno rientrare delle rate del mutuo versate in precedenza. Una variante potrebbe essere quella di accordarsi sulla cessione di un altro immobile o di un altro bene costoso di proprietà della coppia (ad esempio, una seconda casa) in cambio del pagamento delle rate del mutuo cointestato.
Una soluzione alternativa – forse la migliore dal punto di vista dell’evitare qualsiasi tipo di problema pendente in seguito – è quella di vendere l’immobile estinguendo, di conseguenza, il mutuo collegato. Questa soluzione è senz’altro consigliabile se c’è accordo tra i due ex coniugi, perché permette di liberarsi in una volta sola della casa e del mutuo. Inoltre, è una via percorribile con più facilità in assenza di figli; altrimenti sotto il profilo pratico cedere la casa e cercarne un’altra potrebbe non essere la scelta migliore. Oltretutto potrebbe non essere così semplice trovare un acquirente, considerato anche che questi dovrebbe accettare di accollarsi il mutuo.
Altro discorso potrebbe valere in caso i due ex coniugi riuscissero ad estinguere il mutuo versando in blocco le rate residue. Però, anche se questo potrebbe semplificare la ricerca di un acquirente, tale soluzione comporterebbe il possibile pagamento di una penale per l’estinzione anticipata, ed è comunque difficilmente attuabile, a meno che le rate residue siano poche.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella della cessione della quota di proprietà del coniuge separato al coniuge assegnatario della casa; quota che verrebbe riacquistata da quest’ultimo accollandosi interamente il mutuo. Tale soluzione deve, tuttavia, essere di gradimento della banca, che deve di fatto accertarsi se il coniuge che resterebbe unico debitore presenti le garanzie necessarie. Se ciò non fosse, i due coniugi dovrebbero continuare a pagare insieme, volenti o nolenti.
Una via alternativa potrebbe essere quella di chiedere la portabilità del mutuo presso un altro istituto di credito, in modo da stabilire, tra le nuove condizioni, anche il nome di quello dei due coniugi che intende continuare a pagare.
Fatto salvo il primo punto, quello cioè relativo all’assegno di mantenimento da cui detrarre le rate del mutuo, tali soluzioni sono applicabili in tutti i casi di mutuo cointestato, anche tra conviventi. Il contratto di mutuo è infatti indipendente dai contratti che regolano le relazioni affettive tra le persone.
26 October 2015 di Floriana Liuni
Cristina Bartelli
25/07/2022, 14:59:18
MARINA
14/07/2022, 15:02:32
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