Imu, ultimi giorni per il saldo 2023
L’Imu è un’imposta che si paga per abitazioni, terreni e fabbricati. Devono versare l’Imu coloro che sono titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione enfiteusi o superficie di casa indicate in catasto come di lusso o per le seconde case, immobili classificati come commerciali, cioè negozi, alberghi e uffici, aree edificabili e terreni agricoli, locatari di immobili in leasing.
Per il versamento deve prendersi come riferimento quanto il comune dove si trova l’immobile ha deliberato e regolamentato in tema di Imu. Il comune stabilisce una aliquota da applicare su quella che è definita rendita rivalutata. Attraverso una formula si ricava il valore dell’imposta da versare. I provvedimenti per conoscere le aliquote, base di partenza per il calcolo, sono pubblicati sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia, ogni anno entro il 28 ottobre.
La procedura di pagamento prevede l’imposta spezzata in due rate, l’acconto a giugno e a dicembre la conclusione, il saldo che consente di determinare il valore complessivo di quanto versare allo stato proprio per l’anno in corso. Di solito nell’acconto di giugno si usano i riferimenti dell’anno precedente e si potrà determinare una variazione in acconto con il versamento del relativo conguaglio. Si dovranno quindi considerare le eventuali variazioni intercorse sulle aliquote Imu.
Gli esoneri per la prima casa
L’imu non si paga sulla prima casa e pertinenze (ad esempio garage) per cui è prevista l’esenzione. Per determinare se l’immobile è prima casa bisogna considerare l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente o ha la propria residenza anagrafica. Le pertinenze come appunto i garage sono conteggiate una per immobile e sono iscritte nelle categorie del catasto.
Anche se prima casa, non sono considerate esenti le case classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. Non fruiscono dell'esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione.
L’esenzione si applica per tutte le coppie di fatto sposate o unite da vincolo civile. Per ottenerla la prova è la destinazione della casa a dimora abituale per ciascuno. Non è importante, segnala ItaliaOggi, che la residenza anagrafica sia stata fissata in immobili ubicati nel territorio dello stesso comune o in comuni diversi. È esonerata dal pagamento la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, assimilata con norma di legge all'abitazione principale. Il genitore affidatario non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile per avere diritto all'agevolazione.
Non sono soggetti a imposizione neppure gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali. Stesso trattamento per i terreni agricoli, in particolare per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione territoriale.
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