Accedere al fondo di solidarietà

Come ampiamente anticipato, dal 27 aprile è tornato operativo il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa, rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia. Quindi, a partire da lunedì 29 tutti i mutuatari potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate del prestito per la prima casa per un massimo di 18 mesi. In tutte le filiali bancarie e sui siti Internet del Ministero delle Finanze e del gestore Consap sono già disponibili i moduli per la richiesta.
Dal momento che il Fondo opera fino a quando ha la disponibilità - e potrebbe esaurirsi a breve visto l’alto numero delle famiglie in gravi difficoltà con i pagamenti a causa della perdita del lavoro o di altri eventi negativi - il consiglio è di presentare la domanda al più presto.
Ricordiamo che questo sostegno è stato già attivato negli scorsi anni per poi essere sospeso dopo che il fondo è andato esaurito. La misura è stata infatti richiesta e ottenuta da circa 6mila famiglie nel periodo compreso fra fine 2010 e metà 2011. Mentre si prevede che saranno oltre 16mila i nuclei a farne ora richiesta.
Lo stop all’erogazione è stato reso necessario anche per l’esigenza di ricalibrare i criteri di accesso. E, a occuparsene con non poche difficoltà, è stata la Riforma Fornero che ha dovuto far approvare il nuovo regolamento che ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio. Le procedure per la richiesta sono state infatti semplificate: seve solo un’autocertificazione alla quale vanno aggiunti alcuni documenti fondamentali come l’attestato Isee o la lettera di licenziamento.
E allora vediamo come poter richiedere questa sospensione.
Il Fondo consente la sospensione, fino a un anno e mezzo, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.
La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro.
In particolare, la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario (o in caso di mutuo cointestato a uno solo dei mutuatari), intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
La sospensione, che non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive, viene concessa anche ai mutui che hanno già usufruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.
Infine, occorre prestare attenzione anche alle condizioni imposte dal Fondo: non può essere, infatti, richiesta la sospensione per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; fruizione di agevolazioni pubbliche; un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
30 April 2013 di Patrizia De Rubertis
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