Mutui e fondo di solidarietà

Come sempre, bastone e carota per i mutuatari italiani. Iniziamo con la parte negativa. Nel 2012, spiega l’Agenzia delle Entrate, il numero delle compravendite immobiliari è tornato ai livelli di trenta anni fa con una tendenza drasticamente al ribasso a causa della chiusura dei rubinetti del credito e, quindi, del tracollo del numero dei mutui.
Numeri alla mano, il capitale erogato per i prestiti con iscrizione di ipoteca si è quasi dimezzato, crollando del 42,8%. In discesa pure il capitale medio per abitazione passato da 136mila euro a 126mila del 2012. Ma in calo c’è anche la durata media del mutuo per comprare casa: da 23,4 anni a 22,9 anni.
Una fotografia drammatica che fa il paio con un milione di famiglie che, secondo i dati Istat sul 2012, è senza reddito da lavoro e con circa altri 3 milioni di nuclei che non riesce ad affrontare i costi per la casa. Si tratta di spese, bollette, tasse, mutui o affitti che - si legge in un report elaborato dalla Cgil - rendono il costo del semplice abitare assolutamente insostenibile.
Ed è proprio ai mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate che arriva una notizia positiva: la scorsa settimana è stato riattivato il fondo di solidarietà per i mutui prima casa rifinanziato più volte dalla sua istituzione e modificatosi nel tempo anche rispetto ai criteri di concessione del beneficio. Il 12 aprile è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 86) il regolamento ministeriale di attuazione delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero che disciplina l’utilizzo del Fondo. Ma, meglio ricordarlo, le domande potranno essere inoltrare a partire solo dal prossimo 27 aprile 2013.
I mutuatari per poterne beneficiare, tramite le banche o gli intermediari finanziari, dovranno ottenere il nulla osta da parte della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). La richiesta potrà essere inoltrata attraverso la nuova modulistica messa a disposizione sul sito del Mef.
Nel dettaglio, il Fondo consente la sospensione fino a 18 mesi dell’intera rata del mutuo per l’acquisto della casa principale, sostenendo così i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo. La sospensione dei pagamenti potrà essere concessa senza l’aggiunta di commissioni o spese istruttorie e senza la richiesta di garanzie aggiuntive, anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché questi, sommati tra loro, non sforino l’anno e mezzo previsto.
Lo stop è, tuttavia, concesso in caso di Isee non superiore a 30 mila euro. E la richiesta può essere presentata solo se si verifica una delle seguenti condizioni: perdita del lavoro per licenziamento successivo alla stipula del mutuo per l’acquisto della prima casa, tranne se si tratta di risoluzione consensuale per raggiunti limiti anagrafici, licenziamento per giusta causa o dimissioni del lavoratore; cessazione del contratto di rappresentanza commerciale, agenzia o altri rapporti parasubordinati di collaborazione; decesso o grave handicap, invalidità civile almeno all’80%. Ma rispetto alla normativa applicata nel 2012, d’ora in avanti non è più ammissibile l’accesso al Fondo in caso del sostenimento di spese di spese mediche o di spese di ristrutturazione.
Per ottenere la sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo occorre che i debitori non abbiano subito un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso o che non sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; che abbiano già fruito di agevolazioni pubbliche; che risultino coperti da assicurazione che garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione.
22 April 2013 di Patrizia De Rubertis
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