
Pignoramento
Il pignoramento è l'atto esecutivo in ragione del quale si procede all'espropriazione del bene del debitore in caso di inadempienza contrattuale.
E' regolato dall'art.491 del Codice di Procedura Civile e consente all'ufficiale giudiziario di prendere possesso dei beni assoggettati come garanzia del credito e di obbligare il debitore ad astenersi da qualsiasi attività avente come fine il godimento dei beni assoggettati.
Oggetto di pignoramento possono essere non soltanto beni mobili o immobili, ma anche crediti. Nel caso del pignoramento presso terzi, infatti, il debitore può essere espropriato entro certi limiti anche di stipendio o pensione (20%), così come dei crediti alimentari (30% i dipendenti pubblici, 50% quelli privati).
13 ottobre 2011
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