Coronavirus, mutui sospesi fino a 18 mesi
3 mar 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.

Il congelamento può essere richiesto massimo due volte
Pubblicato il 3 March 2020
A seguito della diffusione del Coronavirus nel nostro Paese numerose banche hanno deciso di sostenere i territori colpiti concedendo alle famiglie residenti nella cosiddetta “zona rossa” titolari di mutui ipotecari la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di tre mesi. Vari istituti di credito, inoltre, hanno deciso di estendere tali misure anche a imprese fuori dalle zone più colpite, ma potenzialmente interessate dalle conseguenze economiche di tale situazione.
Il Governo, che inizialmente, in accordo con l’Abi (Associazione bancaria italiana), aveva approvato come misura eccezionale la sospensione per almeno tre mesi dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti erogati a persone e imprese residenti nelle aree sotto sorveglianza (le “zone rosse”), ha deciso di varare un secondo pacchetto di interventi per sostenere l’economia.
Per limitare le conseguenze sulle famiglie italiane, il Governo ha così deciso di inserire nel decreto approvato nei giorni scorsi anche il congelamento dei mutui per la casa fino a un massimo di 18 mesi. Tale provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri, sarà applicabile in tutta Italia e non sarà limitata alle sole Regioni del Nord. Nel dettaglio la misura prevede la sospensione “del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni”.
La sospensione può essere richiesta al massimo due volte e per un totale di diciotto mesi. Ovviamente, il mutuo sarà prorogato per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della fase di sospensione il pagamento delle rate riprenderà da dove si era interrotto, con la stessa cadenza e gli stessi importi a meno che, nel frattempo, non vengano presi accordi diversi con la propria banca. “La sospensione - precisa la legge - non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive”.
Il provvedimento rappresenta, tecnicamente, un’estensione dei casi coperti dal Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà creato dalla legge finanziaria del 2008 (Legge n. 244 del 24.12.2007) che ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Tra le situazioni previste inizialmente dalla norma vi erano la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o un infortunio che porti all’invalidità pari almeno all’80%.
Cristina Bartelli
15/04/2020, 09:44:01
LA BOCCETTA ANTONINO
26/03/2020, 18:35:38
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