Stop alla finta residenza nella casa vacanze

Ecco le decisioni della Corte di Cassazione

Stop all’elusione sull’Imu prima casa. Per goderne marito e moglie devono vivere assieme e non simulare due residenze diverse, una magari nella casa vacanza.

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta sul tema dell’imposta sugli immobili diversi dalla prima casa e gela i tentativi di non pagare l’imposta sulle case vacanze. Vediamo insieme cosa è successo.

Le decisioni dei giudici della Cassazione

La Corte di Cassazione con una ordinanza la numero 28.534 del 15 dicembre 2020 ha accolto il ricorso di un comune contro una coppia di coniugi che risultava risiedere in comuni diversi benché vivesse nella stessa casa. È stata respinta anche la richiesta della moglie di essere esonerata dall’obbligo di residenza comune e poter quindi spostarla nel comune dove si trovava la seconda casa.

I giudici si sono allineati all’orientamento che stabilisce che per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa tra cui appunto l’esenzione del pagamento dell’imposta si deve realizzare la coabitazione dei due coniugi presso l’immobile successivo al trasferimento di residenza.

Più nel dettaglio scrivono i giudici nell’ordinanza: “non basta che il coniuge abbia trasferito la residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi”.

I giudici riflettono che, anche se è pur vero che si possono avere esigenze diverse nel fissare la residenza individuale (si pensi ai motivi di lavoro) rispetto a quella di famiglia, quello che assume rilevanza è quest’ultima cioè la residenza della famiglia.

La prevalenza della residenza della famiglia

Ancora di più per usufruire delle agevolazioni prima casa si guarda proprio alla abitazione che costituisce dimora abituale propria e dei familiari non potendo nascere il diritto all’esonero fiscale se nasce solo per il singolo.

La Cassazione dunque richiede per l’esenzione Imu che vi sia la dimora abituale, ma anche la residenza anagrafica nell’immobile. Nel caso esaminato il marito non legalmente separato aveva residenza in un altro comune.

Dello stesso tenore una altra ordinanza sempre della Cassazione del 30 settembre 2020 n. 20.130. Anche in questo caso il principio espresso è lo stesso: per usufruire dell’esonero dell’imposta sugli immobili diversi dalla prima casa bisogna non solo risiedere stabilmente, ma averne la residenza anagrafica.

Un tentativo questo, da parte dei giudici, di mettere un argine a tutte quelle coppie che non separate o divorziate situano la residenza in comuni diversi. Bisogna ricordare che le disposizioni in tema di prima casa prevedono che l’Imu è riconosciuto nel caso in cui i due coniugi risiedano in immobili diversi, ma nello stesso comune.

Nelle due sentenze riportate invece la Cassazione sposa e consolida l’orientamento più severo.

12 January 2021 di

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