Ristrutturazioni edilizie e semplificazione amministrativa
L'agenzia delle entrate si è espressa in merito
Ristrutturazioni edilizie: le semplificazioni amministrative non cambiano la natura tra manutenzione ordinaria e straordinaria. È questo il parere dell’Agenzia delle entrate che ha riconosciuto lo sconto fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio legati al rifacimento e tinteggiatura esterna con le impalcature a cui sono legati gli interventi di sostituzione, riparazione e rinnovamento degli infissi esterni.
Il parere è arrivato con la risposta n. 383 al quesito di un contribuente che prima di dare il via al bonifico per le ristrutturazioni si è voluto mettere al riparo da eventuali contestazioni future da parte del Fisco.
Il tutto nasce da un atto normativo (decreto ministeriale 2 marzo 2018) che nel 2018 ha declassato interventi, prima registrati come manutenzione straordinaria, in interventi di manutenzione ordinaria. L’atto ha come obiettivo una semplificazione amministrativa, ma non ha specificato l’impatto sul rilievo fiscale della faccenda. Per l’Agenzia delle entrate il fatto che un’opera rientri nella categoria manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria ha dei riflessi diversi: nel primo caso non si può fruire dello sconto fiscale del 50% in dieci anni per la ristrutturazione, nel secondo caso sì. Dunque, una specificazione con impatti di non poco conto.
Nell’interpello l’Agenzia delle entrate ripercorre la classificazione del 2001 per cui per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. E a titolo esemplificativo sottolinea che sono tra gli altri “la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, SENZA modifica della tipologia di infisso”. Nella categoria della ristrutturazione straordinaria rientrano, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari che non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari. Per la manutenzione straordinaria si intende ad esempio: “quelli di sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso”.
E secondo l’Agenzia delle entrate, l’intervento di semplificazione amministrativa non ha modificato il valore di queste differenze e quindi, l’aver ricompreso cose che prima non rientravano nell’edilizia libera, non ha comportato un cambio di effetti ai fini delle detrazioni previste. Una buona notizia per i contribuenti, quindi, che continueranno a vedere quegli interventi ancora ammessi alle detrazioni del 50% e non solo. Siccome nel quesito, accanto alla tinteggiatura degli esterni, c’era anche la sostituzione degli infissi, quest’ultimo lavoro, che è considerato manutenzione ordinaria, è assorbito e ricompreso nello sconto fiscale perché il criterio è che ci deve essere a monte un primo intervento di ristrutturazione straordinaria.
Ma siccome il Fisco è imprevedibile, un po’ come la vita, l’Agenzia delle entrate a maggior conferma di quello che ha appena messo nero su bianco, ha investito il ministero delle infrastrutture della questione, attendendo dei chiarimenti da questi ultimi in quanto: “la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze”. E avvisa i contribuenti: “qualora sulla base della risposta fornita dal ministero delle infrastrutture e trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all’interpellante l’esito di tale istruttoria”.
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