Rate in ritardo, il pignoramento è eccessivo
Nel caso del credito al consumo pagare una rata in ritardo può costare anche la casa, ma la clausola che stabilisce la procedura automatica di pignoramento immobiliare deve essere proporzionale.
La vicenda è avvenuta in Slovacchia e sul caso si è pronunciata la Corte di Giustizia Ue. La decisione può essere interessante anche per le procedure italiane legate ai mancati pagamenti delle rate e al mantenimento dell’immobile. Vediamo insieme cosa è successo.
Il caso
In Slovacchia, la banca Všeobecná úverová banka ha concesso a due clienti un credito al consumo, rimborsabile su un periodo di 20 anni. I clienti hanno offerto in garanzia la loro abitazione familiare. Successivamente si è verificato un ritardo, di ben tre mesi, nel pagamento di una rata per importo di circa 1.000 euro, il primo anno del contratto. A seguito di questo ritardo, la banca ha fatto valere una clausola di scadenza anticipata del termine.
Tale clausola, per il diritto slovacco, le consente di esigere il rimborso anticipato della totalità del saldo restante dovuto e di avviare la vendita all'asta stragiudiziale dell’abitazione familiare. I clienti hanno chiesto al giudice slovacco di sospendere tale vendita all’asta che, secondo loro, viola i loro diritti di consumatori.
Il diritto slovacco consente di applicare la clausola di scadenza anticipata del termine quando il debitore è in ritardo di tre mesi sui pagamenti e il creditore ha rispettato un termine di preavviso supplementare di 15 giorni.
In Italia, segnala ItaliaOggi che ha commentato la decisione, è l’articolo 40 del testo unico bancario a fornire le regole procedurali in caso di ritardati pagamenti. La banca può risolvere il contratto se il ritardato pagamento delle rate si sia verificato per almeno sette volte anche non consecutive in un tempo che può variare tra il 30 e il 180esimo giorno di scadenza della rata.
I giudici slovacchi, e questo è lo snodo interessante della vicenda, non hanno l’obbligo di controllare la proporzionalità di tale clausola in funzione della gravità della violazione degli obblighi del consumatore rispetto all’importo e alla durata del credito. Il giudice slovacco chiede alla Corte di Giustizia se un controllo giurisdizionale di questo tipo sia compatibile con il diritto dell'Unione.
La decisione della corte di giustizia Ue
La Corte risponde che il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere il controllo della sua proporzionalità. Essa precisa, infatti, che la clausola di scadenza anticipata in esame rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive. Tale controllo comprende un esame dell’entità dell’inadempimento, da parte del consumatore, dei suoi obblighi contrattuali, considerando in particolare l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto.
Inoltre, il giudice deve tener conto delle conseguenze derivanti dall'espulsione del debitore e della sua famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, poiché il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale. Qualora il giudice giunga alla conclusione che la clausola è abusiva, deve disapplicarla.
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Commenti
Buongiorno, ho stipulato il mutuo della casa per 15 anni, con scadenza marzo 2023. Nel 2016 non ho pagato 4 rate e nel 2017 è stata fatta la rivoluzione per altri 5 anni. La Banca nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre mi ha fatto pagare le 4 rate mancanti. Mi sembra strano che nella rivoluzione non siano stati conteggiati. Grazie.
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