La passione degli italiani per il mattone viene ripagata dal fisco con la possibilità di usufruire - in caso di acquisto della prima casa - di una serie di agevolazioni, come l’imposta di registro con aliquota ridotta, l’Iva più bassa e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Ma per il mutuatario i risparmi non finiscono qui. La normativa tributaria consente, infatti, di realizzare dei risparmi d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi anche nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario.
Si tratta, in particolare, di una detrazione dal reddito delle persone fisiche (Irpef) pari al 19% per un importo massimo di spesa di 4.000 euro, vale a dire massimo 760 euro.
Nel corso degli anni sono state molte le modifiche che questa agevolazione ha subìto, ma in linea generale il concetto fondamentale su cui si poggia è chiaro: il bonus fiscale sugli interessi pagati spetta solamente a quanti stipulano il mutuo per un immobile (e per le sue pertinenze) da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
Uno sconto che interessa gli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Ma in presenza di cointestatari, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota. Ad esempio, i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, intestatari in parti uguali del mutuo sulla casa acquistata in comproprietà, possono scaricare 380 euro ciascuno (vale a dire la metà del 19% di 2mila euro). Mentre nel caso del coniuge fiscalmente a carico, colui che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell’abitazione.
Altra condizione indispensabile per richiedere la detrazione è che la casa sia l’abitazione principale, cioè quella in cui il mutuatario e/o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. In genere questa coincide con l’abitazione dove si ha la residenza anagrafica, anche se il contribuente può attestare con un’autocertificazione che la sua dimora abituale è in luogo diverso.
Un concetto, quest’ultimo, che da anni genera molte perplessità tra i contribuenti alle prese con la richiesta della detrazione dell’Irpef visti i numerosi casi particolari contemplati dal fisco. Nel caso di separazione legale, infatti, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, i coniugi rientrano tra i familiari. E all’ex coniuge che non dimora più nell’immobile, potrebbe continuare a spettare il beneficio della detrazione se, ad esempio, presso la casa continuano ad abitare i figli.
Ed ancora. Nel caso in cui un genitore cede l’uso della propria abitazione principale al figlio, andando in un’altra casa di sua proprietà, è quest’ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.
Ma è possibile fruire della detrazione anche se l’immobile non viene adibito ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto, se si viene ricoverati in una casa di riposo o in centri di assistenza sanitaria (a condizione che la casa non venga locata) o se si appartiene al personale delle Forze armate e di polizia. Ma in quest’ultimo caso - spiega la circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate - non si può beneficiare del bonus se, al momento dell’acquisto di una casa, si è già proprietari di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento.
E sempre nella stessa circolare è messo nero su bianco che per il proprietario che ha stipulato il mutuo per acquistare la piena proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio è possibile detrarre l’intera quota degli interessi pagati con riferimento all’intero valore dell’immobile.
Insomma, non manca occasione al fisco di ribadire che in tema di bonus fiscali legati all’abitazione sono molte le puntualizzazioni. È ancora il caso della risoluzione n. 86/E in cui l’Agenzia ha avvertito i contribuenti: non è possibile richiedere un nuovo acquisto agevolato perché la prima casa è diventata troppo piccola visto che nel corso degli anni la famiglia si è allargata.
Infine, nella circolare 39/E si spiega che nel caso di due coniugi che abbiano cointestato casa al 50% e successivamente uno dei due abbia donato all’altro la sua quota e acquistato nello stesso anno una nuova abitazione al 100%, quest’ultimo potrà continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo solo per il periodo di tempo in cui è stato mutuatario e comproprietario per la quota rimasta a suo carico (50%).
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