Prima casa: da aggiornare (nuovamente) le scadenze
1 mar 2022 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022
Adempimenti legati alla prima casa senza pace. Un nuovo rinvio per i termini di agevolazioni fiscali per acquisto e riacquisto della prima casa arriva con la approvazione definitiva in legge del Decreto Milleproroghe. Vediamo di cosa si tratta.
Nuova sospensione fino al 31 marzo 2022
Fino al 31 marzo 2022 sarà applicata la sospensione dei termini per l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Il Decreto crescita, in considerazione della pandemia, ha sospeso, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini che consentono di usufruire dell’imposta di registro agevolata al 2%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, e il termine per il riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Vuoto per il periodo dal 1 gennaio alla pubblicazione della proroga
Si crea però un vuoto temporale per il periodo che va dal primo gennaio 2022 e l’entrata in vigore della nuova proroga che si avrà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Con ogni probabilità, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sulla proroga, coordinerà il periodo in cui non si era coperti con la nuova previsione più favorevole al contribuente.
Quali termini sono spostati
I termini sospesi sono quelli fissati dalla legge che discendono dagli atti di compravendita immobiliare.
L’agevolazione, lo ricordiamo, prevede, per quanto riguarda l’imposta di registro, l’applicazione di una aliquota agevolata al 2%, invece del 4%, per le abitazioni non di lusso che risultino essere prima casa.
Il legislatore ha disposto una finestra temporale di 18 mesi, dall’atto di acquisto, per completare il passaggio burocratico con il cambio di residenza nell’immobile acquistato. Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono soddisfatte proprio con il trasferimento nell’immobile della residenza da parte del proprietario dell’immobile. I 18 mesi, con l’emergenza della pandemia, sono stati congelati dunque fino al prossimo 31 marzo 2022.
Credito di imposta
Il prolungamento per gli adempimenti si applica anche alla situazione di chi, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, acquisti un'altra casa di abitazione non di lusso. In questo caso è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
1 March 2022 di Cristina Bartelli
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