Mutuo per coppie di fatto

Se le speranze degli omosessuali si sono riaccese dopo che Barak Obama e Francois Hollande si sono schierati a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, nulla invece si muove sul fronte delle coppie di fatto eterosessuali.

In Italia, infatti, le unioni civili - anche quelle stabilmente unite con figli e casa a carico - non sono riconosciute giuridicamente e i conviventi non hanno i diritti di chi è sposato. Questo perché l’articolo 2 della Costituzione parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E poco importa che la Corte Costituzionale più volte abbia richiesto un intervento legislativo con provvedimenti ad hoc per le coppie di fatto.

Un fenomeno sociale che non può essere sottovalutato visti numeri dell’Istat. Se nel 1994 le unioni libere erano 127mila, nel 2003 si è passati a 556mila fino agli ultimi dati disponibili del 2009 che indicano in 897.000 le convivenze, vale a dire il 5,9% delle coppie. Si tratta cioè di ben oltre due milioni di persone se si considerano anche i figli. Inoltre, quasi 6 milioni di italiani hanno sperimentato nel corso della loro vita la convivenza.

Insomma, una fetta decisamente rilevante della popolazione che, preferendo questa forma di vita in comune rispetto al matrimonio, si vede negati alcuni diritti fondamentali come l’assistenza sanitaria in ospedale o quella giuridica in caso di separazione o di morte. Se, infatti, la convivenza termina il convivente in stato di bisogno non ha diritto né a sostegni economici, né al subentro nel contratto di locazione, salvo un diverso accordo tra le parti.

E, restando in tema mattone, se uno dei due conviventi muore e l’appartamento era di sua proprietà, la casa spetta agli eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà continuare ad abitarlo, ma solo se l’altro ne aveva disposto con testamento in suo favore tenendo sempre presente che gli eredi possono chiedere la riduzione del lascito a favore del convivente se lo ritengono lesivo della loro quota legittima.

Eppure se la legislazione italiana è indietro anni luce dalla realtà, il sistema bancario almeno una volta è al passo con i tempi visto che ad una coppia che si rivolge allo sportello in cerca di un mutuo per comprare casa il prestito cointestato non le nega affatto, disinteressandosi del rapporto tra i richiedenti.

Ovviamente è pur vero che alle banche interessano solo le qualità creditizie e fideiussorie dei mutuatari. Qualche problema nasce, infatti, nel caso in cui la coppia scoppi e non si paghino più le rate. Allora, meglio ricordare che se il mutuo è cointestato, l’obbligo verso la banca resta a capo di entrambi i contraenti. Mentre se il prestito è intestato a un solo convivente e l’altro nel corso degli anni ha contribuito al pagamento dei bollettini, quest’ultimo può pretendere la restituzione di quanto versato dall’ex compagno. Soprattutto se si profila l’indebito arricchimento. In altre parole se il convivente intestatario era in grado di pagare la rata del mutuo, dovrà risarcire l’ex.

Così, in attesa, che la politica termini l’iter per l’introduzione di un accordo di unione solidale (sempre che non si interrompa come successe nel 2007 con i Dico), va precisato che ci sono alcune possibilità da seguire per tutelarsi dai problemi che potrebbero sorgere se si è conviventi e possessori di mutuo.

All’anagrafe si può dichiarare la propria convivenza attraverso il ricongiungimento nello stesso stato di famiglia ed è consigliabile fare testamento per evitare contrasti futuri da parte degli altri eredi. Ma, soprattutto, cointestando casa e mutuo si può sempre vantare la propria quota di possesso visto che non esiste la messa in comunione dei beni acquistati a titolo oneroso durante la convivenza. Come del resto non c’è la reversibilità della pensione nel caso uno dei due conviventi muoia.

Ma il quadro giuridico collegato alla casa si compone anche di un altro tassello. È il caso in cui una coppia che abbia sottoscritto, magari in Francia, un Patto civile di solidarietà (vale a dire un’unione alternativa al matrimonio che riconosce l’assistenza, i congedi parentali o l’eredità) decida di comprare casa qui in Italia accendendo un mutuo. Il problema si complica perché nel Belpaese il Pacs non ha valore e se l’immobile e il mutuo non vengono cointestati, il convivente che non figura nell’atto non può vantare diritti in caso di eredità.

Basta pensare, infine, che anche sul fronte della detrazione sul mutuo non ci sono spazi di manovra. In caso di contestazione, solo il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote. Sono, quindi, esclusi ancora una volta i conviventi.

18 May 2012 di

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Commenti

  • S Sergio2012-05-26 13:03:57

    Scusi se le propongo questo quesito, ho un problema con l\'agenzia delle entrate, sul 730,(2009 per i redditi del 2008) quadro E rigo E7 il CAF mi ha scritto 4000 euro. La mia situazione è questa, per l\'acquisto ho stipulato un mutuo per abitazione principale intestato a me, mentre l\'appartamento è intestato a me alla mia compagna. Quindi l\'impiegata dell\'agenzia per il fatto che ci fossero due comproprietari mi ha abbassato la quota a 2000 euro. E\' giusto?

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2012-05-30 18:03:02

    Caro Sergio, la risposta è positiva. In questo caso solo chi è intestatario dell’immobile e del mutuo può usufruire del 50% della detrazione Irpef, mentre chi è solamente intestatario dell’immobile perde l’agevolazione. Può portare in detrazione il 100% solo il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge che non ha stipulato il mutuo, come precisa la circolare 17/E 2006 dell’Agenzia delle Entrate.

    Rispondi
  • S Selene2012-11-28 16:07:00

    Buongiorno, ho un quesito da porLe: Io e il mio ragazzo abbiamo acquistato una casa con un mutuo al 50% cointestato. Abbiamo l\'assicurazione per i primi 10 anni che ci tutela per perdita di lavoro o di malattia grave. Ma la mia domanda è se uno dei due dovesse morire cosa succede ? Si estingue per il 50% il mutuo oppure l\'altro deve accollarsi l\'altra metà ? Grazie mille. Selene

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2012-12-03 10:28:38

    Cara Selene, in caso di morte di un cointestatario, l’assicurazione copre la metà del prestito. L’altro 50% deve essere continuato a pagare regolarmente.

    Rispondi
  • e emanuela 2013-05-24 18:25:31

    Buonasera, sono convivente comproprietaria al 50% di immobile e mutuo, con il mio compagno non andiamo d'accordo e io me ne sono andata di casa tornando dai miei genitori. Ho perso dei diritti? Devo rendere le chiavi a lui? Devo continuare a pagare il mutuo che finirà nel 2017? Grazie Emanuela

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2013-06-03 12:45:31

    Cara Emanuela, per le prime due domande il consiglio è di rivolgersi a un avvocato. Sul fronte del mutuo lei ha l’obbligo di continuare a pagare le rate del mutuo visto che ha firmato un contratto.

    Rispondi
  • F Federica2014-04-29 13:23:32

    Buongiorno, ho una domanda da fare, io e il mio compagno stiamo acquistando una casa al 50% con mutuo cointestato (con regolare assicurazione). Se io muoio e lui non lavora, il mutuo chi lo paga? E se diventeremo marito e moglie e succedesse la stessa cosa? Il mutuo a chi rimane?

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-04-29 16:20:04

    Gentilissima Federica, posto che il 50% del mutuo che compete al suo compagno, in caso lei morisse, resterebbe in capo a lui sia se foste sposati sia in caso contrario, il 50% intestato a lei, Federica, passerebbe al suo attuale compagno se foste sposati, e ai suoi eredi (genitori, fratelli ecc) se non lo foste. In caso voleste restare non sposati, comunque, potete regolare la successione ereditaria facendo testamento. Se vi sentite più sicuri, potete legare un'assicurazione caso morte al vostro mutuo, in modo che al decesso di uno dei due, l'erede si trovi una quota inferiore da rimborsare alla banca

    Rispondi
  • f federica2014-06-26 18:10:37

    Salve, gradirei un parere sul mio caso. Siamo una coppia di 30 e 32 anni, non sposata con un figlio, che vive in affitto ed entrambi con lavoro a tempo indeterminato. Vorremmo comprare casa, ma lui ha già una casa intestata e quindi residenza diversa. Secondo lei ci sono i requisiti perché ci possano concedere un mutuo cointestato? Può, in tal caso, essere intestata solo a me la casa acquistata per risultare appunto come prima casa? L`altra casa a lui intestata è già occupata con usufrutto vita natural durante, dai genitori. Saluti e Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-07-04 10:38:37

    Cara Federica, potete senz’altro cointestarvi un mutuo, il punto è che le agevolazioni sulla detrazione degli interessi passivi riguardano solo il mutuo prima casa. Nel caso del suo compagno, non si tratterebbe della prima casa, in quanto già un altro immobile risulta a lui intestato. Se vi interessa detrarre al 100% gli interessi passivi, conviene che lei, Federica, si intesti sia la casa che il mutuo, poi eventualmente potete comunque pagarlo entrambi e trovare un accordo tra di voi.

    Rispondi
  • g giovanna2014-07-11 09:39:16

    Buongiorno. Come si suddividono gli interessi tra i cointestatari del mutuo se nel mutuo cointestato non c'è una ripartizione (che invece c'è nell'atto di acquisto, per esempio 60 e 40)? Sarebbe corretto se ciascun intestatario portasse in detrazione una quota di interessi pari alla quota di proprietà? C'è una norma di riferimento?

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-07-21 14:39:25

    Cara Giovanna, le quote del mutuo si stabiliscono in sede di contratto, e, se non specificate, sono ripartite equamente fra gli intestatari. Esistono diverse guide alla compilazione del 730 che stabiliscono le modalità di calcolo delle detrazioni (come questa: http://next.uniud.it/it/ateneo/organizzazione/servizi-per-il-personale/assistenza-fiscale/GUIDACAF20130313.pdf), mentre la norma di riferimento è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

    Rispondi
  • a antonio2014-07-23 15:19:46

    Salve, vorrei un parere sul mio caso se è possibile: io e la mia ex abbiamo fatto un mutuo cointestato 50/50 e intestato la casa sempre 50 e 50. Una volta separati paghiamo la rata del mutuo al 50% ciascuno. Adesso lei mi chiede di pagare una percentuale più alta perché io vivo in quella casa. Come funziona? Dal momento che la casa è anche mia al 50% pago la rata del mutuo al 50. Se ne è andata di sua volontà e se vuole può venire ad occupare il suo 50%, le chiedo delucidazioni, grazie.

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-07-31 16:48:04

    Caro Antonio, la quota che a lei spetta, avendo il mutuo contestato al 50%, è appunto del 50%, e la sua ex non può chiederle diversamente se lei non è d’accordo. Se a uno dei due questa condizione non sta più bene, potete andare in banca e concordare un’eventuale uscita della sua ex dal contratto.

    Rispondi
  • A Angelo2015-05-07 13:04:07

    Salve io e la mia compagna siamo intenzionati a stipulare un mutuo cointestato per acquisto prima casa cointestata, solo io ho un contratto di lavoro quindi attualmente potrò detrarre solo il 50% degli interessi passivi. Quando saremo sposati se lei continuerà ad essere disoccupata e quindi fiscalmente a carico potrò detrarre il 100% degli interessi passivi? E' possibile altrimenti intestarmi il mutuo io e la casa al 50% al fine di poter detrarre il 100% degli interessi fin da adesso? grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2015-05-11 11:44:48

    Caro Angelo, per la prima domanda la risposta è sì. Se lei già da ora intestasse solo a se stesso il 100% del mutuo, però, potrebbe comunque detrarre solo il 50% degli interessi passivi, dato che la casa resterebbe comunque intestata ad entrambi. In realtà la circolare n. 17/E del 2006 dell'Agenzia delle Entrate dice che in questo caso l'unico intestatario del mutuo potrebbe detrarre il 100% degli interessi, ma si riferisce al caso in cui gli intestatari siano sposati. Manca però il riferimento al vostro caso attuale, in cui, cioè, il matrimonio non è ancora avvenuto.

    Rispondi
  • A Angelo2015-06-13 17:24:30

    Salve, ho già scritto in passato in questo blog è la ringrazio per la risposta esaustiva. Mi sorge un altro dubbio, le agevolazioni per acquisto prima casa (riduzione delle imposte ipotecarie e catastali, iva agevolata, detrazioni fiscali interessi passivi ecc.) valgono anche per l'acquisto di una quota di un immobile o è necessario che si acquisti l'intero immobile? E' rilevante il fatto che l'immobile sia ereditato? In particolare le pongo questo quesito soprattutto per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario. Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2015-06-18 11:50:41

    Gentilissimo Angelo, per avere diritto alle agevolazioni per i mutui prima casa, la cosa fondamentale è che, una volta acquistata, la casa diventi poi l’abitazione principale di chi l’acquista (quindi va spostata la residenza), e che non ci siano altri immobili con questa funzione in possesso di chi contrae il mutuo. Detto questo, l’entità del mutuo si decide secondo il bisogno: se lei ha bisogno di 100 mila euro per comprare l’intero immobile, o se ha bisogno di 10000 per comprarne solo una parte, lo deciderà di conseguenza.

    Rispondi
  • G Giovanni2015-06-19 13:28:12

    Buongiorno, desidero un suo parere in merito alla mia situazione. Ho sia la casa che il mutuo cointestato con la mia ex compagna (non siamo sposati). Io nonostante la cointestazione, dato che lei percepiva uno stipendio basso, ho provveduto a pagare interamente le rate di mutuo. Adesso, finita la relazione, lei si è rivolta ad un legale per richiedere la divisione dell'immobile con vendita all'asta. A questo punto potrei richiedere il 50% delle rate che ho versato anche per il suo conto? Preciso che i versamenti sono tutti dimostrabili in quanto effettuavo mensilmente il bonifico dal mio conto personale a quello della banca ove era stato acceso il mutuo. Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2015-06-24 16:47:21

    Caro Giovanni, assolutamente si. Lo faccia con l’assistenza del suo avvocato

    Rispondi
  • E Enkeleda2015-06-28 22:24:47

    Buona sera, Io convivo e abbiamo la casa cointestata ma il mutuo è al nome di mio compagno. Se come ultimamente non sta tanto bene di salute e lui ha fatto una assicurazione sulla vita e io sono la beneficiaria ma l'importo che mi viene rimborsato in caso di morte è la metta del costo del mutuo. La mia domanda è : come posso assicurarmi per il residuo del mutuo? C'è qualche forma assicurativa anche se io non sono intestataria del mutuo? Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2015-07-07 17:34:55

    Cara Enkeleda, le altre assicurazioni stipulabili sono polizze danni, o per la perdita del lavoro, o per infortunio. Evidentemente, però, il beneficiario, salvo nel caso che già la riguarda della polizza vita, può essere solo colui a cui il mutuo è intestato, quindi il suo compagno.

    Rispondi
  • A Alessandro2015-12-04 16:46:13

    Buonasera, io sto per fare un mutuo ipotecario per acquistare due immobili: uno è prima casa e quindi godo di tutte le agevolazioni previste dalla legge, l'altro è un negozio (C1) quindi non ci sono agevolazioni. La domanda è questa: come faccio a detrarre gli interessi passivi solo per la prima casa considerato che il mutuo è unitario? posso detrarre comunque tutti gli interessi? Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2015-12-18 10:09:38

    Caro Alessandro, bisognerà calcolare quale quota del mutuo sia dedicata alla casa, e detrarre gli interessi relativi a quella quota.

    Rispondi
  • A Angelo2017-01-24 23:15:04

    Buonasera, io e la mia compagna nel mese settembre 2016 abbiamo stipulato un mutuo cointestato per acquisto prima casa cointestata, subito dopo abbiamo trasferito la residenza per non perdere le agevolazioni fiscali. attualmente solo io ho un contratto di lavoro quindi potrò detrarre solo il 50% degli interessi passivi. Mi sono accollato altresì tutti gli oneri accessori (perizia, istruttoria, notaio ecc.). La domanda è questa: Le suddette spese accessorie che ho sostenuto le devo considerare per intero oppure come per gli interessi passivi posso detrarre solo il 50% di queste spese? tali spese si cumulano con quelle degli interessi passivi, pertanto come importo massimo detraibile devo considerare 2.000 oppure 4.000? Vi ringrazio come al solito per la disponibilità

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2017-02-06 17:16:00

    Caro Angelo, la detrazione riguarda interessi passivi e oneri accessori in maniera cumulata, con un tetto di 2000 euro, dato che ne detrae solo il 50%.

    Rispondi
  • a andrea2017-07-31 16:29:35

    Ho stipulato un mutuo intestato esclusivamente a me e senza garanti. All'epoca della richiesta ero convivente, ergo sulla domanda di mutuo è stato sommariamente indicato il "reddito totale famigliare" anche se l'altro componente non ha vincoli, obblighi e diritti in merito alla casa e al mutuo. La rata è più che ok per il mio stipendio. Ora la mia convivente non c’è più (evento imprevedibile al momento della richiesta). Il mutuo è stato deliberato; rischio che, appena dallo stato di famiglia si vedrà che sono solo, la banca esiga la risoluzione del contratto?

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2017-08-03 16:22:12

    Gentile Andrea, se l'epoca a cui si riferisce, e alla quale ha stipulato il mutuo, è precedente alla Legge Cirinnà, e se eravate solo conviventi ma non sposati, la sua ex compagna non dovrebbe risultare sullo stato di famiglia. In ogni caso se il mutuo è intestato a lei e il rapporto tra rata e reddito è soddisfacente per la banca non dovrebbero esserci difficoltà.

    Rispondi
  • P Piero Cutraro2019-06-01 15:15:06

    Buonasera, ho una figlia che convive con il suo compagno dopo aver acquistato un immobile (per entrambi prima casa) al 50 % con il mutuo intestato tutto al compagno non potendo mia figlia chiederlo in quanto non occupata. Nella dichiarazione dei redditi il compagno potrà richiedere il 100 % degli interessi passivi (come mutuatario unico) o solo il 50% come proprietario di metà immobile ?

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2019-06-12 17:35:05

    Caro Piero, l’art. 15, comma 1, lett.b), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, su una soglia massima di 4000 euro e quindi 760 euro. Per rispettare le condizioni per usufruire dell'agevolazione è necessario che si sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi. Non vi è ostacolo, pertanto, acché l'intestatario del mutuo possa portare in detrazione tutta la quota spettante degli interessi passivi.

    Rispondi
  • I Ilaria Casali2020-05-09 15:44:58

    Buongiorno, sono sposata in separazione dei beni e ho una figlia; volevo sapere, se uno dei due decidesse di acquistare una casa, può intestarsi sia mutuo che casa senza interpellare l'altra persona? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2020-05-25 09:32:15

    Cara Ilaria, questo genere di comunicazioni attengono alle dinamiche familiari. In linea teorica non intervenendo in alcun modo sui soldi potrebbe valere il principio che una persona con i propri averi fa quello che vuole; se in qualche modo queste decisioni potrebbero a suo giudizio ledere gli interessi di sua figlia, in quanto erede di entrambi, si entra nel campo in cui dovrebbe rivolgersi ad un avvocato o a un giudice per tutelare gli interessi di sua figlia.

    Rispondi
  • K Katia 2020-10-06 21:26:13

    Buongiorno, sono una donna separata da due anni con tre figli che convive da circa un anno in una casa di proprietà di mio padre. Dovremmo ristrutturare attraverso un mutuo quindi mi dovrei intestare la casa. Come posso tutelare il mio compagno visto che mi aiuterà a pagare il mutuo? Grazie mille.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2020-10-20 10:53:58

    Cara Katia, posso suggerire una scrittura privata formalizzata davanti a un notaio e tenere una contabilità dei versamenti e degli apporti in denaro che il compagno farà per supportarla nel pagamento del mutuo. Nascerà un’obbligazione tra voi due e in caso le cose non vadano a finire bene lui potrà chiedere la restituzione di quanto versato.

    Rispondi
  • F Federico2021-09-28 09:50:46

    Buongiorno, ho una domanda molto semplice: quest'anno io e la mia convivente abbiamo acquistato un immobile e acceso un mutuo. La banca ha aperto un conto cointestato per "prendersi" i soldi. Successivamente, poiché non volevamo versare lì i nostri stipendi, ha acconsentito a chiuderlo e a prendere le rate da un ulteriore conto, quello della mia compagna, già acceso in precedenza presso lo stesso istituto di credito. Io mantengo il mio conto presso un altro istituto e riverso mensilmente il 50% della rata alla mia compagna, con bonifico automatico. Anche in questo modo, posso anche io detrarre gli interessi sul mutuo? O può solo la mia compagna che mensilmente versa dal suo il totale? Grazie.

    Rispondi
  • E Elena2021-11-16 21:07:18

    Buonasera, ho da porle un quesito al quale non riesco a trovare risposta: il mio ex compagno ha acquistato casa 10 anni fa e in tutti questi anni ho contribuito al pagamento del mutuo e al rifacimento del tetto al 50%. Ho anche aiutato il mio ex compagno nell'acquisto dando come anticipo diecimila euro. Posso chiedere la restituzione di ciò che ho versato o di parte di esso anche senza il mutuo cointestato e non essendo sposati? Specifico che i pagamenti del mutuo e del tetto sono sempre stati accreditati dal conto corrente cointestato. Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2021-11-26 13:43:44

    Cara Elena, la questione non è di semplice soluzione perché i contributi economici che ha fatto nel corso degli anni potrebbero essere intesi come atti di volontaria liberalità nei confronti del suo ex compagno e di un bene di cui ha usufruito anche lei (così comprendo dal quesito); forse è il caso di provare a sedersi a un tavolo assistiti da un legale e valutare gli importi erogati per ottenere una liquidazione a pareggio dei costi sostenuti.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2021-11-26 13:47:20

    Caro Federico, per la detrazione degli interessi passivi del mutuo occorre che il mutuo sia cointestato e che si sia comproprietari dell’immobile, nulla si dice sulla presenza di un conto cointestato o meno da cui la banca attinge gli importi. La banca rilascia la certificazione della detrazione degli interessi del mutuo ai titolari dello stesso e non ai titolari del conto corrente dal quale preleva i soldi.

    Rispondi
  • S Simona2022-04-25 08:19:25

    Buongiorno, io e il mio compagno vorremmo acquistare la nostra prima casa. Io ho 30, lui ha 30, ma ho la fortuna di avere mio padre che vorrebbe aiutarmi dando 70 (sto usando cifre casuali come esempio). Questo significherebbe che io sarei in grado di anticipare 100, mentre lui 30. Il mutuo che andremmo a chiedere sarà sempre 50 e 50, anche se io anticipo di più? Non si possono pagare rate diverse di uno stesso mutuo? Vorrei capire qual è la soluzione più logica per tutelarmi. Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2022-05-03 16:33:51

    Cara Simona, non si possono pagare rate diverse. Al massimo potreste scrivere una scrittura privata dove si indicano nello specifico gli apporti e chi contribuisce in che misura. In caso di separazione sarebbe da gestire tra di voi in quanto alla banca risulta ricevere la rata come pattuita.

    Rispondi
  • F Federica2023-01-27 21:18:54

    Buonasera, sto aprendo un mutuo da sola. Mi è stato richiesto lo stato famiglia dove risulta anche il mio compagno convivente e padre di mio figlio che è protestato; potrei avere problemi nell'accettazione del mutuo anche se lui non compare nella domanda di mutuo? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2023-02-10 12:49:28

    Cara Federica, dipende da chi è il proprietario dell’immobile: se la casa è cointestata e la procedura di protesto andasse avanti si potrebbe arrivare ai pignoramenti immobiliari; nel caso di altre procedure andrebbero ad “aggredire” le entrate economiche proprie e non quelle di altri componenti della famiglia. La banca potrebbe fare una valutazione ampia della situazione se lui non è il proprietario della casa e al mutuo provvede solo lei; in questo caso l’analisi del merito creditizio dovrebbe essere sulla sua storia.

    Rispondi
  • S Salvo2023-11-25 23:59:29

    Salve, convivo con la mia compagna ed abbiamo firmato un compromesso per acquisto prima casa. La mia quota (50%) la pagherò un po' in contanti ed un po' con mutuo intestato solo a me (non più del 40% del valore dell'immobile). La quota della mia compagna (il restante 50%) la pagherà mia suocera con assegni circolari. Nell'atto notarile risulteremo intestatari dell'immobile al 50% io e la mia compagna. Per il calcolo della rata del mutuo a me intestato, la mia compagna incide sulla rata anche se convivente (lei al momento è in Naspi)? Dovremmo poi accollarci il mutuo del venditore che ha un tasso d'interesse basso; se allungassi il mutuo restante da 18 a 30 anni per diminuire la rata (magari mettendo anche della liquidità per diminuire il montante residuo) la banca potrebbe rinegoziare il mutuo o si dovrebbe attenere semplicemente a ricalcolare la rata con i nuovi parametri ma allo stesso tasso d'interesse sottoscritto dal venditore a suo tempo? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2023-12-12 14:26:43

    Caro Salvo, se il mutuo è intestato soltanto a lei le rate dovrebbe pagarle solo lei; il calcolo si complica se la rata è pagata da un conto cointestato ma anche in questo caso si presuppone che la quota parte è sempre frutto del suo contributo e non della sua compagna. Nel momento in cui la banca rinegozia, le offrirà le sue condizioni; provi a chiedere ad un esperto che potrà fornirgli delle simulazioni. Non ci sono regole o obblighi normativi.

    Rispondi

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