Mutuo dopo un tumore, cosa prevede il diritto all’oblio oncologico


Dieci anni. Dopo questo periodo, in Italia, una vecchia diagnosi di tumore non può più pesare su un mutuo per la casa o su una polizza. Lo prevede la legge 193 del 2023 sul diritto all’oblio oncologico: chi è guarito non deve più dichiarare il tumore avuto in passato, e banche e assicurazioni non possono andare a cercare quell’informazione altrove. Per alcune malattie, poi, l’attesa scende fino a un anno. In Italia le regole ci sono già, ma il tema è tornato d’attualità dopo che il Parlamento europeo ha chiesto di rafforzare il diritto all’oblio e uniformare le tutele tra i Paesi dell’Unione.
Oblio oncologico: quanto bisogna aspettare
In Italia il diritto all’oblio oncologico scatta dopo dieci anni dalla fine del trattamento attivo, senza recidive, dopo cinque, se la malattia è comparsa prima dei 21 anni. Per alcuni tumori l’attesa si accorcia, come stabilisce il decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024. Basta un anno per il testicolo, a qualunque età, per la mammella in stadio I-II e per il colon-retto in stadio I. E per la tiroide, se la diagnosi è arrivata prima dei 55 anni nelle donne e dei 45 negli uomini (forme anaplastiche escluse). Per le leucemie acute, linfoblastiche e mieloidi, ne servono invece cinque.
Banca e assicurazione: cosa non conta più
Trascorsi i termini, la vecchia malattia esce dalla valutazione: niente domande, niente informazioni raccolte da altre fonti. E se la banca ne è già al corrente non può usarla per giudicare la solvibilità né per proporre condizioni diverse, alla firma come al rinnovo del contratto. Vale anche per la polizza spesso abbinata al mutuo. Esclusioni, limiti di copertura, un premio più caro: nulla può dipendere da quella diagnosi.
Contratti già firmati? Serve il certificato
Può capitare che la banca conosca la diagnosi perché era stata dichiarata anni prima. Quei dati non possono più pesare sulla valutazione del rischio, ma per farli sparire tocca al cliente muoversi: deve inviare a banca, intermediario o compagnia il certificato che attesta l’oblio, e da quel momento l’operatore ha trenta giorni per cancellare i dati. Il certificato si chiede con un modulo apposito a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, a un medico del Servizio sanitario nazionale competente per la patologia, al medico di famiglia o al pediatra. Riporta solo i dati anagrafici, senza alcun cenno al tumore, come precisa il Garante privacy.
La situazione in Europa
Qui l’Italia è arrivata prima. Dal 20 novembre 2026 si applicherà la direttiva Ue 2023/2225 sul credito ai consumatori: per le polizze abbinate ai prestiti al consumo, (non ai mutui per la casa) i dati oncologici non potranno essere usati oltre un termine fissato da ogni Stato, al massimo quindici anni dopo la fine delle cure. Il Parlamento europeo vuole andare oltre. A febbraio ha approvato una risoluzione che chiede un quadro armonizzato del diritto all’oblio, esteso a mutui ipotecari, prestiti e assicurazioni in tutta l’Unione.
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