Mutui under 36: l’età segue l’anno solare
26 ott 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

Chiarimenti anche in merito all'ISEE
L’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare, un documento dove scrive una serie di chiarimenti che possono tornare utili nel momento in cui si sceglie di acquistare la casa usufruendo delle agevolazioni previste per aiutare i giovani. I requisiti, come si è scritto più volte, sono non aver compiuto i 36 anni e avere una situazione patrimoniale provata dall’Isee non superiore ai 40 mila euro.
Le 36 candeline. Quando?
Con riferimento al requisito dell’età, è stato introdotto un elemento anagrafico che limita l’applicazione dell’agevolazione a chi acquista.
Nell’anno solare in cui è stipulato l’atto traslativo, non deve ancora aver compiuto il trentaseiesimo anno d’età. La circolare fornisce due esempi che ci aiutano a capire una sorta di chi è dentro, chi è fuori.
Se, scrivono dall’Agenzia, “Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione; Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione”.
Isee
Esaminiamo, poi, il secondo requisito dell’applicazione dell’agevolazione su un valore di carattere strettamente economico, cioè che non si debbano superare i 40 mila euro annui di patrimonio certificato Isee. Si devono dunque andare a rivedere le regole fissate per la richiesta dell’indicatore Isee.
L’indicatore Isee è una certificazione calcolata sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto, nel secondo anno solare precedente la presentazione della domanda che ha un nome: dichiarazione sostitutiva unica (DSU). I valori economici devono essere rapportati al numero dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare. Anche in questo caso l’Agenzia fornisce un esempio chiarificatore: l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli dell’anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022.
In particolare, la DSU ha lo scopo di illustrare complessivamente la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, mentre l’ISEE presenta un indicatore numerico che è il risultato di tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica. Con la presentazione di tale dichiarazione è, quindi, possibile richiedere il rilascio della propria attestazione ISEE.
Si evidenzia che l’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento. È bene ricordare che il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Particolare attenzione deve essere posta al momento in cui si ottiene l’Isee e al momento i cui si acquista la casa. Il requisito Isee deve essere già riscontrato alla data di stipula del contratto. L’Isee non può avere una validità retroattiva cioè sulla base di una dichiarazione presentata in data successiva a quella dell’atto (ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022).
Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto
26 October 2021 di Cristina Bartelli
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