Mutui prima casa: la rinegoziazione se non si riesce a pagare
Il Fondo garanzia prima casa può venire in soccorso
Il decreto fiscale (dl 124/19, convertito nella legge 157 del 2019, G.U. 24/12/2019, n. 301) ha introdotto una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore di quei soggetti che già esecutati, al ricorrere di specifiche condizioni, possono ottenere una rinegoziazione del mutuo o un nuovo finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente da una banca terza. In questa dinamica interviene il fondo di garanzia prima casa in chiave di assistenza. Un ruolo centrale è affidato anche ai parenti che possono intervenire nell’operazione di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.
Succede che, a fronte di rate non pagate, la banca o la società che ha erogato il finanziamento avvii una procedura esecutiva immobiliare sulla prima casa di abitazione del debitore. In questa situazione, è riconosciuta al debitore-consumatore, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento con surroga nella garanzia ipotecaria esistente a una banca terza. Il ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo per cui si richiedono le modifiche.
In questo scenario interviene il Fondo garanzia prima casa con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo. Il fondo è istituito presso il ministero dell’economia e ha una dotazione di circa 650 milioni di euro. La garanzia riconosciuta può arrivare a coprire il 50% del capitale.
Si stima che gli interventi del Fondo di garanzia possono riguardare fino a 20 miliardi di garanzie sui finanziamenti ipotecari.
Il sostegno al mutuatario inadempiente può arrivare anche dal parente che interviene nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento. Se il debitore non riesce a ottenere la rinegoziazione, questa potrà essere richiesta dal parente fino al terzo grado. In questo caso il giudice dovrà emettere un decreto di trasferimento a suo favore. Successivamente al provvedimento, il debitore e la sua famiglia hanno diritto all’abitazione per cinque anni dalla data di trasferimento dell’immobile.
Sempre entro cinque anni, se il debitore riesce a rimborsare integralmente gli importi di chi ha pagato al suo posto, può chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e accollarsi il residuo mutuo con la liberazione del parente. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200 euro. Il debitore deve mantenere la residenza nell’immobile per almeno 5 anni altrimenti si decade dal beneficio.
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Commenti
Buongiorno, io ho un mutuo con il Fondo garanzia prima casa e dopo 3 anni sono andata a rinegoziare il mutuo, ma mi hanno detto che non è possibile e che non potrò fare la rinegoziazione per tutti i 25 anni. È corretto? Grazie mille.
RispondiCara Aliona, le hanno dato una informazione inesatta in quanto nel manuale Consap per gli intermediari sul fondo prima casa (la versione è del 2015) alla voce rinegoziazione è riportato quanto segue: “In caso di rinegoziazione del contratto di mutuo ammesso alla garanzia del fondo, anche a seguito di eventuali misure di sostegno accordate dalla Banca (es. sospensione del pagamento delle rate di mutuo per sola quota capitale), il soggetto finanziatore, entro 30 giorni dall’operazione di rinegoziazione, dovrà̀ utilizzare la voce “Rinegoziazione” del menù presente nella pagina iniziale del sistema e richiamare la garanzia oggetto dell’operazione inserendo l’Identificativo della pratica. Nella schermata di dettaglio il finanziatore potrà̀ modificare i dati di interesse ad eccezione dell’importo finanziato”. La scelta di rinegoziazione è comunque sempre discrezionale da parte della banca.
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