Per i residenti all’estero confini ampi per le agevolazioni prima casa
16 dic 2025 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

Il Fisco dice sì all’acquisto di casa da parte di un residente italiano all’estero, iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) che ha trovato l’immobile dei suoi desideri nel comune della città dove ha studiato. La risposta dell’Agenzia delle entrate è un interpello, il 312 del 15 dicembre 2025 e riconosce il principio che il cittadino italiano iscritto all’Aire, trasferito all’estero per ragioni di lavoro, può acquistare un immobile a uso abitativo nel comune italiano dove ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario, usufruendo dei benefici fiscali “prima casa”.
La casa, quindi, non deve necessariamente essere destinata ad abitazione principale né è richiesto il trasferimento di residenza dell’interessato.
Inoltre, il richiedente precisa di non essere proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, e che il comune dove intende acquistare la casa non è il suo comune di nascita.
Il caso
La risposta positiva dell’Amministrazione finanziaria “è scritta” nella normativa stessa richiamata dal contribuente, che disciplina, tra l’altro, il trattamento di favore introdotto per incentivare l’acquisto di un’abitazione in Italia da parte dei cittadini residenti all’estero a causa della loro attività.
L’interpello indica nel Testo unico dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” - Nota II bis, articolo 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 - è stata ritoccata dal Dl n. 69/2023 (articolo 2, comma 1) che è la normativa per le agevolazioni prima casa, la risposta al dubbio del contribuente.
Lo sconto sull’imposta di Registro può essere applicato più facilmente da chi si è trasferito all’estero per lavoro. Nel dettaglio, per usufruire del vantaggio fiscale occorre che il richiedente abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e che l’immobile sia nel comune di nascita, oppure in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. In un altro documento, la circolare 3 del 2024, sempre l’Agenzia delle entrate ha chiarito, riporta FiscoOggi, che il beneficio non è legato alla cittadinanza dando rilievo al verificarsi di requisiti oggettivi, che ricapitolando sono per le persone fisiche:
- hanno dovuto trasferirsi all’estero per motivi di lavoro, anche non subordinato;
- sono state residenti o hanno svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima dell’acquisto;
- hanno acquistato l’immobile in uno dei comuni previsti dalla norma, ossia di nascita, ultima residenza o svolgimento dell’attività;
- non possedere altri immobili con agevolazioni “prima casa”;
- non essere titolare di diritti reali su altre abitazioni nello stesso comune o sul territorio nazionale.
Non è invece richiesto, ai residenti all’estero per lavoro, di stabilire la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato o che questo sia destinato ad abitazione principale.
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