Rinuncia della proprietà immobiliare, servono i documenti
25 nov 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

La legge di bilancio 2026 interviene su un aspetto non frequente ma in aumento, casi di immobili o proprietà di cui non si riesce più a prendere cura e che vengono “abbandonati”. Di chi sono questi ruderi? E soprattutto è possibile abbandonare la proprietà e passarla allo stato?
La Legge di bilancio
Risponde la legge di bilancio, prevedendo una procedura per chi vuole liberarsi di immobili o terreni che sono non più risorse, ma pesi, affidandoli allo stato. L’atto si chiama "atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare", e l’intervento del legislatore è arrivato dopo che le sezioni unite della corte di cassazione hanno deciso, con una sentenza, la 23093 del 2025, le indicazioni giuridiche del fenomeno. In parole molto povere, si rinuncia all’immobile che rientra nella disponibilità dello stato, che però non sempre ne è contento, considerato che spesso sono situazioni di abbandono e pericolo e comporta costi per le finanze pubbliche.
L’intervento è mirato tra l’altro a fare chiarezza su questo aspetto. La relazione che spiega la norma evidenzia che: “l’intervento tiene conto della pronuncia n. 23093 dell’11 gennaio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed è volto a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Sato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l’abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare sui comuni”.
Un fenomeno antico e molto raro in passato ma, che a leggere le memorie del ministero dell’economia, presentate durante il giudizio, davanti la corte di cassazione, che ha portato poi alla sentenza, risultano istruiti n. 128 affari legali connessi alla c.d. rinuncia abdicativa (dei quali n. 89 pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e n. 39 in fase stragiudiziale).
I documenti richiesti
L’atto di rinuncia sarà valido se accompagnato dalla documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica. In caso l’atto sia privo di questi documenti, la disposizione in approvazione prevede la nullità dell’atto di rinuncia, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ex art. 827 c.c.
La sentenza delle sezioni unite, molto articolata, ha fissato un principio importante che è possibile cedere allo stato la proprietà di qualcosa che non si vuole più “sia pure marginalmente, affrontato il tema della rinuncia alla proprietà degli immobili, in sostanza dandone sempre per scontata l’ammissibilità, salvo il rispetto dei requisiti formali”. È una rinuncia unilaterale di un diritto e non serve per questo l’assenso dell’altro contraente (lo stato non deve dire di sì).
Secondo punto: allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale.
In altre parole se il proprietario lo fa perché non ce la fa a mantenere i costi del rudere in montagna, o della casa abbandonata da anni, non è un motivo per non riconoscere la rinuncia, non deve rimanere proprietario per un dovere di interesse generale.
Insomma quando la proprietà immobiliare diventa un peso, esiste una via d’uscita e la legge di bilancio 2026 ne fissa le condizioni.
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