Mutui, polizze, obblighi bancari

Quando si stipula un mutuo in banca, spesso l’erogazione del finanziamento ci viene proposta legata ad una polizza assicurativa, che però a volte non è necessaria né tantomeno richiesta dal mutuatario. Mutuatario che, così, può essere indotto ad acquistare un prodotto di cui magari farebbe anche a meno, specie viste le attuali ristrettezze economiche in cui versano i più.

In passato Federconsumatori, Adusbef e altre associazioni hanno denunciato casi di abusi su mutuatari da parte di alcune banche, le quali imponevano l’apertura di una costosa polizza a protezione del credito al momento della stipula del contratto di mutuo, violando la legge che prevede che il cliente sia lasciato libero di scegliere autonomamente la polizza più confacente alle proprie esigenze, e che obbliga la banca a fornire, oltre che la propria offerta assicurativa, almeno altre due offerte alternative tra le cui il cliente possa scegliere, nel rispetto della concorrenza.

Oggi c’è uno strumento in più al quale appellarsi, nel caso dovesse ancora capitare di vedersi imporre dal proprio istituto di credito la stipula di una polizza “indesiderata”. Si tratta del Protocollo di intesa sulla correttezza e la trasparenza nel collocamento di polizze, stipulato tra l’Abi (l’Associazione delle Banche italiane), l’associazione delle banche e intermediari finanziari Assofin e le associazioni dei consumatori. Il protocollo è stato in realtà emesso alla fine dello scorso novembre, ma solo ora è entrato nella piena fase operativa, con la firma di 55 operatori finanziari, che rappresentano oltre il 60% del mercato.

L’accordo, promosso da diverse Associazioni dei consumatori (tra cui Adiconsum, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori), ha l’obbiettivo di facilitare la consapevolezza del consumatore, che deve essere libero di scegliere se e come tutelare il proprio mutuo. A questo scopo, le banche e gli intermediari finanziari, secondo il protocollo Abi, dovranno impegnarsi a: 

1. evidenziare fin dalla fase pre-contratto che la polizza a copertura del credito concesso non è obbligatoria.

2. Segnalare, oltre a costi, Taeg ecc, le condizioni del mutuo sia con sia senza le polizze facoltative previste, tramite un apposito parametro; il tutto sempre nella fase pre-contrattuale per evitare fraintendimenti ed abusi successivi.

3. Comunicare sempre tempestivamente al cliente i suoi diritti e le condizioni del servizio offerto, specificando quali sono le società che aderiscono al protocollo di intesa Abi. In questo modo il cliente saprà a chi altro potrà rivolgersi in tutta sicurezza in caso le condizioni offerte dal mutuo della banca consultata non siano di suo gusto. 

4. Perché il cliente possa approfittare della possibilità di cambiare banca, gli istituti di credito si impegnano a garantirgli (e a comunicargli con un’apposita lettera) il diritto di recesso di 60 giorni dalla polizza facoltativa a protezione del mutuo eventualmente sottoscritta, anche nel caso in cui il mutuo restasse attivo.

5. Verificare periodicamente la soddisfazione del cliente relativamente al servizio offerto, in considerazione del fatto che un apposito Osservatorio si occuperà di analizzare i risultati di queste indagini e i reclami.

Le banche avranno 90 giorni per rendere fattivi questi impegni, una volta firmato il protocollo Abi. 

2 April 2014 di

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