Mutui e sospensione rate
A seguito di diverse domande dei nostri lettori in merito, pubblichiamo qualche precisazione sulla possibilità di sospendere i mutui per tre anni fino al 2017.
Si tratta di una nuova moratoria inclusa nell’ultima Legge di Stabilità (pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre), proposta dai grillini e recepita dal comma 246 della legge stessa, che dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo alle famiglie e alle piccole e medie imprese che si trovano in questo momento in cattive acque a causa delle difficoltà legate alla crisi economica.
Intanto è stata prorogata la precedente moratoria che consente la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a lungo termine. Tal moratoria doveva avere fine lo scorso 31 dicembre, ma sarà fruibile fino a fine marzo 2015.
In entrambi i casi, bisogna prestare attenzione innanzitutto alle condizioni alle quali sarà possibile fare domanda per beneficiare delle sospensioni. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ad esempio, la condizione è che queste siano “in bonis”, ovvero senza "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute " da oltre 90 giorni. Le condizioni per le famiglie, invece, probabilmente ricalcheranno quelle già concordate nell’accordo siglato da Abi e associazioni dei consumatori in vigore dall’aprile 2013 (il “Piano Famiglie”): a beneficiare della sospensione saranno i nuclei familiari dalla comprovata difficoltà economica sorta, ad esempio, dopo la perdita di un familiare o del posto di lavoro.
Inoltre, bisogna tenere conto che ad essere sospeso è il rimborso della quota capitale, non degli interessi, che andranno comunque pagati anche durante il periodo di sospensione. Non è ancora chiaro (ma lo sarà entro il prossimo marzo) se tali interessi saranno calcolati solo sulle rate sospese o sull’intero importo ancora dovuto; in quest’ultimo caso il prezzo della dilazione potrebbe rivelarsi molto salato, andando ad incrementare di significativamente l’importo sa rimborsare alla banca. Secondo quanto calcolato da Altroconsumo, un mutuo da 150 mila euro a tasso fisso sospeso per 18 mesi potrebbe far lievitare gli interessi di 4 mila euro.
Altra questione da valutare nello scegliere se usufruire o meno della moratoria è se il mutuo stipulato sia a tasso fisso o variabile. Nel primo caso infatti il tasso di interesse è composto dal tasso Irs e dallo spread applicato dalla banca; al termine della sospensione bisognerà quindi versare alla banca, oltre che lo spread, anche la differenza tra l’Irs al momento della ripresa del pagamento e quello al momento della stipula del mutuo. Nel caso di tasso variabile, invece, il tasso di interesse seguirà l’Euribor, oltre che lo spread: ma solo quest’ultimo dovrà essere versato al momento della ripresa del pagamento. Chi ha un mutuo a tasso variabile potrebbe quindi trovarsi avvantaggiato.
In caso, infine, sia un problema rimborsare anche solo gli interessi durante il periodo di sospensione dei pagamenti della quota capitale, si può chiedere alla banca di poterli rimborsare, a loro volta, a rate. Ma in questo caso attenzione che l’istituto non vi chieda un tasso di interesse sul rimborso rateale degli interessi, o si potrebbe incorrere in un caso di anatocismo.
Non si conosce poi ancora nulla della possibile durata delle sospensioni nella nuova moratoria: il termine previsto è di tre anni, ma potrebbe essere possibile scegliere durate diverse (inferiori) a seconda delle esigenze.
16 January 2015 di Floriana Liuni
Floriana Liuni
11/06/2015, 10:15:45
Francesca
09/06/2015, 13:10:37
Floriana Liuni
28/05/2015, 10:44:20
massimo
20/05/2015, 12:24:25
Floriana Liuni
09/03/2015, 15:15:23
Stefano
07/03/2015, 23:56:02
Paolo
04/03/2015, 12:13:32
Floriana Liuni
27/02/2015, 15:48:06
giovanni
21/02/2015, 01:35:45
Floriana Liuni
28/01/2015, 16:09:07
SALVATORE PINUCCIO
20/01/2015, 12:09:57
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