L'anatocismo nei mutui
Nuovi guai per chi si trovi in situazione di usura bancaria sui mutui dovuta ad anatocismo. Il calcolo degli interessi non solo sull’importo da restituire ma anche sugli interessi passivi maturati, finora era condannato dall’Arbitro Bancario, dalla Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e poteva essere incluso nel calcolo degli interessi del mutuo ai fini di individuare il reato di usura bancaria. Di conseguenza tale comportamento poteva essere impugnato dal mutuatario che si sentisse “truffato”.
Ma da quando – il 25 giugno scorso - il governo ha firmato il decreto legge n.91/2014, lo spettro dell’anatocismo torna a fare paura. Il decreto in questione, infatti, torna a riammettere la possibilità di anatocismo bancario, mandando in fumo le speranze di chi sperava di ottenere condizioni più eque dal proprio mutuo (qualora, naturalmente, questo fosse stato oggetto di calcolo cumulativo degli interessi). Al punto che Adusbef e Federconsumatori si sono appellati al Presidente della Republica per domandare il ritiro della norma, annunciando di voler impugnare il decreto che torna a permettere la capitalizzazione degli interessi bancari per illegittimità costituzionale. Secondo il decreto, il calcolo “permesso” degli interessi sugli interessi può avvenire solo una volta l’anno per i contratti firmati a partire dalla prossima fine di agosto. I criteri con cui determinare gli interessi da calcolare devono essere calcolati, secondo il decreto, dal Cicr, l’organo di vigilanza del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ma i motivi di sconforto per chi voglia vedersi restituiti gli interessi “usurari” sul proprio mutuo non sono finiti. Il Sole 24 Ore segnala infatti una quantità di sentenze che permettono alle banche di svincolarsi dall’accusa di usura con l’introduzione della cosiddetta clausola di salvaguardia. In particolare, lo scorso 4 giugno, il Tribunale di Napoli ha assolto una banca che nel suo contratto di mutuo poneva come clausola che «la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1986, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo». Un accorgimento che evita in automatico il superamento del tasso di usura e, con esso, anche le pretese di risarcimento del cliente. A ciò si aggiunga il divieto di sommare gli interessi “regolari” del mutuo con quelli di mora ai fini della determinazione di eventuale usura: i tassi di interesse vanno presi in considerazione singolarmente. In particolare, come segnala sempre il Sole 24 Ore, il Tribunale di Padova lo scorso maggio ha stabilito che l’usura può scattare anche se soltanto gli interessi di mora superano il tasso limite stabilito dalla Banca d’Italia ogni tre mesi. Anche nel caso, quindi, che gli interessi del mutuo siano al di sotto della soglia di usura, ma la superino gli interessi di mora, la banca è tenuta a restituire tutti gli interessi al suo cliente, sia quelli moratori che quelli corrispettivi. A difesa del cliente è quindi sempre possibile appellarsi all’articolo 1815 del Codice Civile, secondo cui il superamento della soglia di usura rende non dovuto il versamento degli interessi.
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Commenti
Salve, sto pagando un mutuo con tasso fisso dal 2007. Rischia di essere stato esposto al anatocismo? Il notaio non avrebbe dovuto rendersene conto e avvertire? Ogni mutuo può essere considerato gravato dall'anatocismo? Come lo si può capire? Succede solo nel caso si siano dovuti pagare interessi di mora?
RispondiCaro Sartori, per rispondere alla sua domanda le segnalo il link di un nostro articolo dove spieghiamo tutto ciò: http://www.mutui.it/mutuando/se-il-mutuo-e-a-tassi-da-usura.html
RispondiPer un mutuo ventennale a tasso fisso, ho pagato (dal 2003) per i primi cinque anni solo interessi. per i restanti 15 anni, interesse e capitale. Siete così cortesi da dirmi se c'è il sospetto di anatocismo? Grazie
RispondiGentile Giuseppe, il calcolo del piano di ammortamento solitamente prevede che all'inizio la rata sia composta prevalentemente dagli interessi, mentre la quota capitale viene "smaltita" solo sul finire del periodo. Non è da questo che si può sospettare l'anatocismo.
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