Mutui e separazioni: chi paga le rate residue?

Cosa succede al mutuo quando la coppia “scoppia”? La questione non riguarda solo il caso in cui i coniugi sono uniti da matrimonio, ma a seguito della legge Cirinnà (legge n. 76/2016) interessa anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Naturalmente non esiste una regola standard per la risoluzione della crisi, anche dal punto di vista degli aspetti economici. Per delineare il destino del mutuo, tipicamente acceso per l’acquisto dell’abitazione familiare, è necessario valutare caso per caso diversi elementi, quali per esempio la cointestazione o meno del finanziamento, l'eventuale comproprietà dell’immobile, la presenza di figli, l’esistenza di garanti, etc..
Vi sono però alcune certezze. Una è quella che il contratto di mutuo è indipendente e autonomo rispetto alle vicende sentimentali del mutuatari. Pertanto, la banca manterrà sempre il diritto di vedersi rimborsato il finanziamento erogato da parte dei soggetti che hanno sottoscritto il prestito. Per i principi di affidamento e di certezza del diritto, i coniugi, come peraltro nemmeno il giudice potrebbe fare, non possono modificare le condizioni stipulate nell’atto di mutuo. In caso di inadempimento, perciò, l’istituto di credito potrà attivare le ordinarie procedure di aggressione patrimoniale dei debitori, che conducono in ultima istanza alla vendita all’asta dell’immobile gravato di ipoteca.
La normativa del codice civile, come declinata e interpretata nel corso degli anni dalla giurisprudenza, offre però diverse alternative a disposizione dei “separandi”. Ovviamente se la fine della relazione è decisa di comune accordo anche le conseguenti scelte dovrebbero essere più semplici. Con la separazione consensuale i coniugi possono mettersi d’accordo circa la soluzione da adottare: il mutuo può continuare a restare cointestato, senza quindi necessità di alcuna modifica. Ciò può impattare sulla determinazione dell’assegno di mantenimento a favore della parte economicamente più debole (si pensi a caso del marito che prosegue a pagare il mutuo con la ex moglie, la quale continua a risiedere nella casa coniugale insieme ai figli). Oppure uno dei due può accollarsi la quota dell’ex partner, acquistando al contempo la piena proprietà dell’immobile. È opportuno precisare tuttavia che il passaggio da due mutuatari a uno solo prevede comunque la modifica del contratto in essere con la banca, che dovrà quindi dare il proprio consenso alla variazione (richiedendo opportune garanzie, dato che da quel momento in poi non potrà più rivalersi sulla parte che esce dal finanziamento). È possibile anche trovare un’intesa sulla restituzione delle rate già versate dal coniuge uscente. Un’ulteriore opzione a disposizione dei “quasi ex” è infine quella di vendere l’immobile e utilizzare il ricavato, in proporzione alle quote di proprietà, per estinguere anticipatamente il mutuo.
Quali che siano le volontà, l’elemento determinante è il consenso tra i due soggetti: a fronte di ciò, il giudice non dovrà far altro che omologare l’accordo di separazione, se non intravede misure che ritiene contrarie all’interesse degli eventuali figli (e sempre che la banca non si opponga all’accollo, perché magari non ritiene solvibile la parte che rimane come unica intestataria).
Ben diversa la situazione che si verifica quando l’accordo sulla fine della relazione manca, in tutto o in parte, ed è necessario rivolgersi al tribunale per avviare la causa di separazione giudiziale. Qui è il giudice che deve decidere le sorti della coppia, anche sotto il profilo economico, individuando pure l’eventuale responsabilità della parte a cui è imputabile la fine della relazione (separazione con addebito). La presenza di figli minorenni incide notevolmente sulle determinazioni, dal momento che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto del loro interesse. Così come sono decisive la situazione reddituale e patrimoniale dei due soggetti, le spese fisse e le prospettive lavorative: alla luce di tutte le circostanze, il giudice può imporre il pagamento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. In tale ottica, continuare a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa familiare può costituire una forma di corresponsione degli importi stabiliti, riducendo quindi la somma materialmente dovuta all’ex.
13 August 2018 di Valerio Stroppa
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