Mutui e 730: le detrazioni 2018
Si avvicina come ogni anno la stagione della dichiarazione dei redditi, e come sempre occorre fare il punto della situazione sulle spese eventualmente detraibili da quanto percepito nell’anno 2017.
Per quanto riguarda l’acquisto di casa, resta sempre valida la possibilità di detrarre gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione legate ai mutui, nella misura del 19% e fino ad un massimo di 4 mila euro dall’imposta lorda. Per i contratti stipulati prima del 1993 l’importo di 4 mila euro è inteso per ogni intestatario del mutuo, successivamente si tratta di un massimale complessivo da suddividere tra tutti gli intestatari del mutuo. Da precisare che tra gli oneri accessori sono compresi gli oneri fiscali, le provvigioni, le spese di istruttoria e perizia tecnica, le spese notarili ma anche le maggiori somme pagate a causa di variazioni di cambio valuta. Non sono invece comprese le spese delle assicurazioni sulla casa non obbligatorie, l’onorario del notaio consultato per la pratica di compravendita della casa, le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali, gli interessi pagati per motivi diversi da un contratto di mutuo.
La detrazione dal 730 riguarda vari tipi di mutuo: mutui per l’abitazione principale (vi si riferisce il rigo E7), mutui per altri immobili diversi stipulati prima del 1993 (da E8 a E10, codice 8), mutui accesi nel 1997 per finanziare lavori di manutenzione o ristrutturazione di edifici adibiti ad abitazione principale ma anche altri (da E8 a E10 codice 9), mutui stipulati dal 1998 in poi per costruzione o ristrutturazione della “prima casa” (da E8 a E10 codice 10), infine altri prestiti o mutui agrari (da E8 a E10, codice 11).
Per i mutui accesi a partire dal 2001 la condizione di detraibilità degli interessi passivi è che la casa sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto; per i contratti stipulati dal 1994 al 2000 tale termine scende a sei mesi; per i mutui datati 1993 la casa deve essere stata dichiarata abitazione principale entro l’8 giugno 1994 mentre per quelli ancora precedenti la data discriminante è l’8 dicembre 1993.
In caso di mutuo cointestato, ogni intestatario detrae gli interessi in proporzione alla propria quota. L’unico caso in cui si possa detrarre anche al posto di un familiare fiscalmente a carico è quello di un mutuo prima casa intestato a due coniugi, di cui uno dei due non dichiara reddito. In questo caso l’altro coniuge può detrarre il 100% degli interessi passivi.
Il modello precompilato 730 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 16 aprile 2018, mentre dal 2 maggio è possibile accettare o modificare i dati inseriti nel modello on line. Per maggiori dettagli, vedere le istruzioni per la compilazione del modello 730/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
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Commenti
Buongiorno stiamo cercando casa con la mia compagna. La casa verrebbe pagata in parte dai nostri genitori e in parte con un mutuo. E' possibile fare un mutuo cointestato anche da non sposati? E' possibile recuperare gli interessi dalla dichiarazione dei redditi anche da non sposati? Grazie.
RispondiGentile Matteo, la risposta è sì a entrambe le domande, al rispetto dei requisiti di legge. Mentre in passato la questione sollevava diverse problematiche operative, nonostante l’ampia diffusione della casistica, a seguito della legge Cirinnà (legge n. 76/2016) le cose sono molto più semplici. Con il contratto di convivenza, infatti, è possibile optare per il regime della comunione dei beni ed avere il medesimo trattamento giuridico e fiscale delle coppie coniugate (inclusa la possibilità di trasferire, nei casi di coppie monoreddito, all’altro coniuge la propria quota di detrazione fiscale).
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