I consumatori dei mutui vincolati all’apertura del conto corrente: vendita scorretta
15 ott 2024 | 2 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

L’organismo agenti e mediatori (Oam) cura e monitora l’attività dei mediatori creditizi, tra i quali coloro che aiutano a trovare i finanziamenti per l’acquisto della casa.
Nella nota c’è un chiarimento interpretativo con cui l’ente ricorda che è vietato proporre ai consumatori dei mutui legati e vincolati all’apertura del conto corrente. Se accade ciò, ribadisce l’organismo, si tratta di una vendita abbinata vietata. L’Oam prende l’impegno di vigilare sugli iscritti, per garantire la trasparenza dei loro comportamenti. Questi comportamenti, evidenzia l’Oam, nella nota, sono tra l’altro comportamenti non consentiti dalla normativa di trasparenza e correttezza nei confronti del consumatore e in contrasto con il Codice del consumo.
L’Oam dunque punta l’indice sulla prassi di mediatori creditizi di proporre al consumatore mutui immobiliari che vincolino l’erogazione del credito alla contestuale apertura obbligatoria di un contratto di conto corrente con accredito dello stipendio.
Rientra nelle competenze dell’Organismo vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela da parte dei Mediatori creditizi.
L’Organismo, quindi, invita le funzioni di controllo delle società di mediazione creditizia a verificare il rispetto della normativa da parte della rete distributiva di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico. “Eventuali comportamenti scorretti”, commenta l’Oam, “fermo restando i propri compiti di vigilanza, verranno segnalati alle Autorità competenti”.
La Comunicazione n. 38/24 ricorda inoltre che in base alle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia, è possibile offrire, accanto a un contratto di finanziamento, altri contratti accessori ma a condizioni stringenti. In particolare devono essere adottate procedure organizzative e di controllo interno che assicurino: una valutazione dei rischi connessi con l’offerta contestuale di più contratti; la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente; la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito; il rispetto nelle procedure di commercializzazione dei principi di trasparenza e correttezza. Le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete non devono inoltre incentivare la vendita congiunta in misura maggiore rispetto alla vendita separata.
15 October 2024 di Cristina Bartelli
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