Il Fondo garanzia prima casa diventa selettivo
Lo stabilisce la legge di conversione del decreto Agosto
Potranno usufruire delle particolari condizioni di favore per la concessione di mutui legati alla prima casa (acquisto e ristrutturazione) solo determinate categorie di contribuenti. Lo stabilisce la legge di conversione del decreto Agosto (dl 174/20) in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre con il numero 126. La destinazione della garanzia del fondo mutui prima casa diventa, dunque, esclusiva secondo l’articolo 41-bis: le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Il fondo è stato istituito nel 2014 con l’intenzione di agevolare l’accesso delle famiglie alle richieste di mutuo per l’acquisto della prima casa o ristrutturazione. In questo caso, dunque, è lo stato che si assume l’onere di diventare garante per la domanda del mutuo.
Al fondo è assegnata una dotazione, a regime, di circa 650 milioni (questa somma potrà essere innalzata dai contributi individuati sia dalle regioni sia da altri enti pubblici), e potrà offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro. La garanzia interviene sul 50% della quota capitale.
Per presentare la richiesta è posta la condizione di non essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli entrati in successione, anche se in comunione con altri eredi e quelli in uso a titoli gratuito a genitori e fratelli. L’immobile segue il requisito applicato ai benefici della prima casa e non deve rientrare in categorie catastali A1, abitazioni signorile, A8, ville e A9 castelli e palazzi con pregi storici nonché avere caratteristiche di immobile di lusso come da decreto del ministero dei lavori pubblici.
C’è anche un limite all’importo di mutuo su cui si interviene, non deve superare la cifra dei 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito alle condizioni del fondo prima casa.
Nella precedente normativa, per le categorie particolari dei giovani o ad esempio nuclei monogenitoriali erano previsti dei tassi calmierati di finanziamento. L’innovazione introdotta dal decreto Agosto prevede, invece, che queste categorie diventano le sole che possano accedere al fondo di garanzia. L’istanza va presentata direttamente alla banca o all’intermediario con dei modelli che si possono recuperare sul sito della Consap, la società pubblica che gestisce il fondo.
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Commenti
Buonasera, ho un mutuo voucher approvato il 22 luglio da una banca che aderiva al fondo di garanzia; ora mi ritrovo davanti a una proposta d'acquisto accettata con anticipo contanti e a ricevere una telefonata dalla direttrice della filiale dove mi riferisce che secondo la nuova normativa approvata io non ho più i criteri per poter usufruire di questo voucher. È possibile? Grazie.
RispondiBuonasera, ho un mutuo voucher approvato da una banca che aderiva al fondo di garanzia; ho ricevuto una telefonata dalla filiale durante la quale mi viene comunicato che non ho più i criteri per poter usufruire di questo voucher a causa della normativa. Può essere? Grazie.
RispondiCari Marilena, il voucher mutuo è un documento che ha validità 6 mesi ed è concessa su una valutazione discrezionale che opera la banca sui dati reddituali e patrimoniali di chi chiede l’erogazione del mutuo. Se le condizioni personali del richiedente mutano, vengono meno le condizioni su cui la banca ha formalizzato la valutazione e dunque la banca potrebbe considerare mutato il contesto. Il valore legale del voucher mutuo non è vincolante mi pare.
RispondiCiao Cristina, assieme a mio marito abbiamo avviato le carte per l'acquisto della nostra casa, ma 7 giorni fa ci hanno contattati dalla banca per darci la notizia che la garanzia statale verrà data unicamente a determinate categorie e noi naturalmente non rientriamo in nessuna delle 3; che fare? Grazie.
RispondiCaro Michael, il quesito posto è un po’ generico, non ho idea di che requisiti la banca aveva bisogno per concedere il mutuo voucher e perché poi ha deciso di revocarlo. Ricordo che sono procedure non strettamente vincolanti per le banche, che possono comunque modificare le condizioni di prassi comunicando la decisione al cliente.
RispondiBuongiorno Cristina, pensi sia possibile che, terminata la fase più acuta di questa crisi, il fondo garanzia prima casa torni a garantire anche le categorie oggi escluse? Forse mi sbaglio, ma leggendo qua e là, mi rendo conto che siamo in tanti in questa situazione ed ognuno di noi contribuirebbe alla ripresa ottenendo un mutuo. Grazie.
RispondiBuonasera, siamo una giovane coppia, io 28 e lei 24, abbiamo una figlia di 1 anno e 2 mesi. Consap come prerogativa chiede la convivenza more uxorio di almeno 2 anni. Noi abitiamo assieme dal 2016 e nel contratto d'affitto siamo domiciliati tutti e 2 presso l'appartamento. Viene considerato da Consap come convivenza more uxorio oppure no? Grazie.
RispondiIl 22 scadono i sei mesi della concessione CONSAP che la banca ha concesso a mia figlia. Purtroppo lei sta scontando la quarantena per il Covid 19; possibile che a causa della pandemia non c'è una proroga sulla scadenza della concessione relativa alla garanzia concessa dallo Stato? Cordiali saluti.
RispondiCara Paola, ti hanno informato correttamente: con le modifiche del decreto Agosto, l’accesso per la garanzia statale è rivolta esclusivamente a 4 categorie, come puoi trovare anche nel blog Mutuando. Sono soltanto 4 le categorie a cui è riconosciuto il mutuo con l’aiuto dello stato e sono: giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi popolari (IACP); giovani under 35 con lavoro atipico. Se non siete in queste categorie non potete presentare domanda. Potresti in ultima istanza verificare se la regione dove risiedi ha dei bandi regionali di acquisto alla prima casa con requisiti diversi.
RispondiCara Alessandra, le modifiche sono arrivate con il decreto Agosto proprio come una limitazione alla dotazione dei fondi. Forse cambiando il quadro potrebbe esserci un ripensamento del legislatore che dovrebbe comunque intervenire con una legge per modificare questa sua scelta. Provi a verificare se nella sua regione di residenza non ci siano bandi a livello regionale che aiutino nell’acquisto dei mutui prima casa.
RispondiCaro Matteo, credo sia un elemento che convalidi il requisito richiesto da Consap. Non dovrebbero esserci problemi a inoltrare la richiesta avendone i requisiti.
RispondiCaro Michele, Consap riconosce una sospensione del mutuo modulata secondo la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e può arrivare fino a 12 mesi. In particolare 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi. Consap, inoltre, in una della faq del sito riporta la seguente specificazione, alla domanda se sia possibile usufruire di due periodi di sospensione del mutuo: “Si, ma solo se la sospensione riguarda l’ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le diverse ipotesi, si potrà richiederla per non più di due volte”.
RispondiCaro Antonio, da quello che scrive non ci sono problemi: se è intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile possiede i due requisiti richiesti dalla legge per poter portare in detrazione in dichiarazione dei redditi, ossia il 19% degli interessi passivi pagati per il mutuo.
RispondiBuongiorno, vorrei fare una domanda. Abbiamo fatto la richiesta di mutuo e per rendere la domanda più “forte” abbiamo inserito il fondo di garanzia. Io ho un contratto a tempo indeterminato, mentre la mia ragazza è in apprendistato e siamo entrambi under 35; il mutuo è cointestato. La domanda è: la mia ragazza che ha un contratto in apprendistato rientra nella categoria di lavoro atipico? Secondo lei con queste caratteristiche potrebbero darci il fondo di garanzia? Grazie.
RispondiCaro Salvatore, il fondo di accesso prima casa prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto o per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. I requisiti richiesti, ma non prioritari per l’accesso al fondo sono i seguenti: coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani) o Famiglia monogenitoriale con figli minori. Il mutuo è richiesto da: - Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; - Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; o Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; o Giovane/i di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Rientrate comunque nella categoria under 35 e l’apprendistato rientra nel lavoro atipico.
RispondiBuonasera, ho 35 anni e sono divorziata; ho una bambina di due anni e mi sono separata con suo padre. Ho fatto una domanda per un mutuo di 85.000 e ho chiesto alla banca l'80%. All'inizio la domanda è andata bene, ma dopo mi hanno detto che serve un garante e mi hanno proposto il fondo Consap del 50% dell'importo. L'unica cosa che mi fa pensare che la domanda non potrebbe essere accettata è che ho letto che nel momento della domanda non bisogna essere in possesso di una prima casa. Fino al giorno 22 febbraio, che è la data del rogito della vendita della casa attuale cointestata sia a me che al mio ex, risulterebbe ancora prima casa nonostante ci sia il compromesso della vendita? La Consap può valutare lo stesso la domanda? Grazie.
RispondiCara Kaouther, provi a sentire sia Consap sia il notaio che le sta seguendo la pratica; purtroppo, in alcune situazioni anche aspetti meramente formali possono essere giudicati imprescindibili e quindi non far andare a buon fine la domanda. Magari presentando il compromesso di vendita può essere ritenuto elemento sufficiente.
RispondiSalve, siamo una coppia con stessa residenza dal 2017 e viviamo insieme dal 2014, grazie anche ad un piccolo finanziamento auto cointestato; io ho 39 anni e lei 33 con un bimbo in arrivo ad agosto. Non siamo nello stesso stato di famiglia, ma possiamo comunque essere considerati conviventi more uxorio? Ho provato a chiarirmi le idee cercando sul web, ma la definizione non è molto chiara. Grazie.
RispondiSalve, siamo una coppia di 32 e 38 anni, entrambi lavoratori a tempo indeterminato. Non siamo sposati, ma abitiamo nella stessa casa in cui abbiamo entrambi la residenza e un contratto in affitto da quasi tre anni. Come faccio a capire se rientriamo nei requisiti del fondo Consap? Non mi è chiaro se la casistica del more uxorio sia la nostra. Ho letto che per more uxorio si intende coppia sullo stesso stato di famiglia, noi non lo siamo. Come funziona? Grazie.
RispondiSì Giuseppe, può richiedere il certificato di stato di famiglia presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza. La normativa del 2016 specifica che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune”.
RispondiCaro Valerio, sul sito di Consap potete trovare maggiori dettagli, ma nello spazio delle condizioni di accesso per il mutuo prima casa è specificato che è erogato a coppia: “convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente)”; non si fa riferimento allo stato di famiglia. Ad ogni buon conto lo stato di famiglia può essere richiesto nel comune dove avete la residenza.
RispondiBuonasera, io e mia moglie (32 e 31 anni con contratti a tempo indeterminato) siamo sposati da meno di 2 anni, ma conviviamo dal 01.03.2019 e abbiamo, come prova, un contratto di affitto cointestato. Abbiamo fatto domanda in data 05.03.2021 come prioritari per l'accesso al Fondo garanzia prima casa, ma la banca era dubbiosa. Ora 2 quesiti: rientriamo nei requisiti prioritari? In caso di risposta negativa, facendo di nuovo domanda entro fine mese come non prioritari, avremmo comunque possibilità alte di ricevere la garanzia o la priorità incide anche se il plafond dei fondi è ancora capiente? Grazie.
RispondiBuonasera, sto facendo domanda di accesso al Fondo garanzia prima casa, ma la banca mi chiede di inserire un cointestatario al mutuo in quanto ho un rating bancario debole. Stiamo procedendo con l'inserimento di entrambi i miei genitori visto che sono in comunione dei beni. La mia domanda è: se va a buon fine la pratica, l'intestazione dell'immobile deve essere fatta per forza da tutti e tre? In caso affermativo è possibile a distanza di un anno procedere con un atto di donazione da parte dei miei genitori della loro parte? Grazie.
RispondiCaro Giuseppe, di seguito le categorie per cui è consentito un accesso prioritario al fondo primo casa; allo stesso modo se non doveste rientrare come categoria prioritaria è possibile comunque presentare domanda. Ci sono state due norme in rapida successione di tempo, una che aveva ristretto l’ambito d’accesso e un’altra (Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 Art. 4-bis) che ha ripristinato gli accessi più ampi. Gli accessi prioritari: Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); (in caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani) o Famiglia monogenitoriale con figli minori Il mutuo è richiesto da: - Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; - Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore; o Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; o Giovane/i di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
RispondiBuonasera, la norma l’avevo letta ed ero già aggiornato. Chiedevo spiegazioni in merito alla casistica che ho spiegato, ossia coppia che dimostra convivenza more uxorio con contratto di affitto cointestato. Grazie.
RispondiCara Serena, l’intestatario del mutuo può non essere coincidente con il proprietario dell’immobile; questo ha un riflesso se si usufruisce delle detrazioni sugli interessi passivi del mutuo in dichiarazione che andranno soltanto nella quota parte di chi ha le due caratteristiche di proprietario e intestatario del mutuo.
RispondiCaro Giuseppe, se lei è nell’elenco delle categorie prioritarie può presentare la domanda. Mi pare che il requisito che le ho elencato, convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente), è quello che rispecchia la sua situazione. La banca quali obiezioni pone a riguardo? Se può fare la domanda anche tra i non prioritari e la banca preferisce questa strada, si confronti con quest’ultima per i dati sul plafond o chieda maggiori approfondimenti a Consap.
RispondiBuongiorno, siamo una coppia convivente more uxorio il cui nucleo è stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non ha ancora superato i trentacinque anni. Il contratto di affitto è intestato a uno dei due e nessuno di noi ha la residenza presso l’abitazione dove conviviamo. Possiamo usufruire del Fondo Garanzia Prima Casa? Come dimostrare il possesso dei requisiti? Grazie.
RispondiCara Chiara, sì per l’acquisto della prima casa under 36 i requisiti devono essere quelli anagrafici per almeno uno dei richiedenti e avere un Isee inferiore ai 40 mila euro. Per il soggetto che ha più di 36 anni non si potranno applicare i benefici fiscali dell’acquisto prima casa under 36 che si applicheranno pro quota. Per l’accesso al fondo è possibile nel caso in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni condizione che mi pare rispettata dal quesito.
RispondiSalve, io e il mio compagno vogliamo acquistare casa. Siamo una giovane coppia, io ho 28 anni e lui 32. Io ho un contratto atipico, mentre il mio compagno è indeterminato. Conviviamo da due anni, ma soltanto dal mese scorso risultiamo residenti presso la stessa casa in affitto. Possiamo accedere al Consap con questi requisiti? Grazie.
RispondiCara Giada, sì potete. L’ultima legge di bilancio ha previsto due misure a sostegno delle giovani coppie under 36: l’acquisto casa agevolato dal punto di vista fiscale e con garanzia statale Consap e la possibilità di portare in detrazione parte dell’affitto. Sul sito di Consap per quanto riguarda l’acquisto della casa under 36 riuscite a recuperare tutte le informazioni; sarà poi necessario confrontarsi con la banca. Gli istituti di credito hanno perfezionato offerte particolari per queste categorie di acquirenti.
RispondiBuongiorno, noi abbiamo un contratto d'affitto da quasi 4 anni e una figlia di 4 anni; abbiamo, però, la residenza da 22 mesi insieme. Abbiamo diritto al fondo Consap? Grazie.
RispondiCara Giorgia, immagino lei mi stia chiedendo informazioni per accedere al fondo Consap per l’acquisto di una prima casa. In questo caso i requisiti che chiede Consap sono: • Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni. • Famiglia monogenitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da: Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore. • Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni. • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati. Per i due mesi che mancano registrandovi come coppia di fatto si può fornire prova che la convivenza è iniziata prima dello spostamento della residenza comune. Bisogna informarsi nel comune dove si risiede. Per Consap è necessario avere il requisito dei 24 mesi Relativamente alle "ipotesi di priorità previste dalla legge", per "Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni" si intende una coppia coniugata da almeno 2 anni o che abbia trasferito la residenza nella medesima abitazione da almeno due anni dove almeno uno dei due componenti non deve aver compiuto 36 anni. Lo stato di convivente more uxorio - soggetto ad autocertificazione - deve essere attestato, all'atto di una eventuale verifica, documentando la medesima residenza dei soggetti intesa, come previsto dall'art. 43 c.c, come luogo in cui la persona ha la dimora abituale, diversamente dal domicilio, luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In caso di cittadini stranieri occorre allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani.
RispondiBuonasera, io ed il mio compagno (entrambi 30 anni) abbiamo richiesto un mutuo con la Consap. Viviamo insieme da più di due anni (prima io ero a casa di lui) ma solo da un anno ci siamo spostati in un’altra casa e quindi la residenza in comune risulta da solo un anno. Rientriamo nelle persone avente diritto al fondo Consap? Grazie mille!
RispondiCara Silvia, il requisito della residenza non è nelle condizioni per presentare domanda di accesso al fondo Consap. Il fondo è concesso a: Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni; Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni; Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati; Famiglia monogenitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da: - persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; - persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.
RispondiBuongiorno, siamo una coppia, io 38 anni, lei 33. Siamo sposati da 6 mesi, ma conviviamo con stesso contratto di affitto da 7 anni e abbiamo stessa residenza da 3 anni. Non abbiamo mai “registrato la convivenza" al comune in passato. L'Isee congiunto è sotto 40k. Possiamo usufruire del Fondo Garanzia Prima Casa? Risultiamo categoria prioritaria? Grazie.
RispondiCaro Tonino, l’indicazione di Consap per le categorie prioritarie mi pare abbastanza omnicomprensiva, in quanto parla di “giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni”; bisogna verificare la condizione del nucleo familiare, ossia se eravate già insieme nello stato di famiglia.
RispondiSalve, io e il mio compagno stiamo acquistando una casa con Consap. Abbiamo entrambi 33 anni e conviviamo insieme dal 2012, ma solo da un anno in Italia con la stessa residenza (gli anni precedenti eravamo in Inghilterra). Quindi risultiamo conviventi nella stessa residenza in Italia solamente da un anno. Abbiamo i contratti di affitto inglesi che possono attestare gli anni precedenti, bastano quelli da presentare alla banca? Grazie.
RispondiCaro Angelo, allego una risposta fornita da Consap in merito al requisito della convivenza. Relativamente alle "ipotesi di priorità previste dalla legge", per "Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni" si intende una coppia coniugata da almeno 2 anni o che abbia trasferito la residenza nella medesima abitazione da almeno due anni dove almeno uno dei due componenti non deve aver compiuto 36 anni. Lo stato di convivente more uxorio - soggetto ad autocertificazione - deve essere attestato, all'atto di una eventuale verifica, documentando la medesima residenza dei soggetti intesa, come previsto dall'art. 43 c.c, come luogo in cui la persona ha la dimora abituale, diversamente dal domicilio, luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In caso di cittadini stranieri occorre allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani.
RispondiSalve, io e la mia compagna conviviamo dal 2018 ma abbiamo cambiato la residenza nel 2021 nel comune attuale. Come possiamo dimostrare che conviviamo da 5 anni per rientrare nelle casistiche di Consap? In realtà la residenza è stata presa da novembre 2021. Grazie.
RispondiCaro Stefano, la Consap fa riferimento alla nozione di nucleo familiare come attestata dallo stato di famiglia che pone una autocertificazione con l’attestazione di residenza. Per Consap deve essere almeno di due anni. Più nello specifico rispondendo a una faq, Consap chiarisce che: Relativamente alle "ipotesi di priorità previste dalla legge", per "Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni" si intende una coppia coniugata da almeno 2 anni o che abbia trasferito la residenza nella medesima abitazione da almeno due anni dove almeno uno dei due componenti non deve aver compiuto 36 anni. Lo stato di convivente more uxorio - soggetto ad autocertificazione - deve essere attestato, all'atto di una eventuale verifica, documentando la medesima residenza dei soggetti intesa, come previsto dall'art. 43 c.c, come luogo in cui la persona ha la dimora abituale, diversamente dal domicilio, luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
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