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Esenzione Imu prima casa anche se parte è affittata

23 gen 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

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Una sentenza della Corte di Giustizia tributaria dell’Emilia Romagna riconosce il mantenimento delle agevolazioni prima casa, compresa l’esenzione Imu, anche se alcune stanze sono date in affitto. La condizione è che il proprietario continui a avere la residenza e abituale dimora sempre nella casa.

Il giudice bacchetta l’orientamento dell’ufficio del comune che ha proceduto all’accertamento, entrando con una osservazione sulle scelte personali: non sta all’Agenzia delle Entrate valutare se la famiglia, e nel caso affrontato una mamma con un bambino, abbia bisogno di avere un'entrata finanziaria in più dando in affitto per un periodo breve una parte della casa, sostiene la sentenza.

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Il fatto

Il comune effettua un accertamento e riscontra presunte irregolarità nel mancato pagamento dell’Imu, dopo la stipula di due contratti di locazione per una stanza a due studenti. Secondo il comune questo contratto faceva intendere, solo sulla base di presunzioni, che il proprietario non vivesse più nello stabile individuato come prima casa e quindi oltre alle altre agevolazioni fiscali esonerato dal pagamento dell’Imu.

La dichiarazione Imu

L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. Non è stato di questo parere il giudice della Corte di Giustizia tributaria che ha accolto le ragioni del contribuente annullando le richieste del comune e mantenendo quindi sia i benefici prima casa sia l’esenzione Imu stabilendo un principio utile anche in altre situazioni.

La locazione parziale (nel caso in esame, affittare una stanza) dell’immobilein cui si risiede non fa venire meno le agevolazioni prima casa e non obbliga a pagare l’Imu se il proprietario continua a viverci e a avere la residenza.

La decisione

Il giudice innanzitutto ricorda che l’adempimento a cui è legata l’applicazione dell’esenzione Imu è quello della presentazione della dichiarazione. Questo documento deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

“Nel caso in esame”, scrive il giudice , “la contribuente ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto all’obbligo di registrare il contratto di locazione. Come risulta dagli atti, la locazione non ha interessato l’intero immobile, ma una sola stanza, per alcuni mesi dell’anno. Si tratta di una locazione di una stanza a 2 studenti per il periodo della durata dei corsi di studio”, con - prosegue il giudice - "una fissazione di canone locativo anche basso e in linea con i prezzi delle città universitarie".

Poi dà delle indicazioni e bacchetta l’ufficio: “non sta all’ufficio, secondo questo giudice, entrare nelle scelte personali e valutare se la famiglia , in questo caso una mamma con un bambino, abbia o meno bisogno di “incrementare le entrate” cedendo in locazione – temporanea – una stanza della propria abitazione a terzi. L’Ufficio semmai avrebbe dovuto, non presumere, ma dimostrare che la contribuente aveva trasferito la propria abitazione in un altro immobile. Questa dimostrazione non risulta agli atti, solo riflessioni di opportunità̀ che, da un punto di vista giuristico, appaiono essere ininfluenti. Ne consegue che contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, in assenza di elementi precisi e concordanti che facciano ritenere che si è in presenza di una locazione dell’intero immobile, e che la contribuente ha trasferito il suo domicilio altrove, non vi è motivo per ritenere che essa abbia perso il beneficio dell’esenzione IMU riconosciuto all’abitazione principale”.

Inoltre a sostegno di questa tesi il giudice ricorda una serie di risposte a domande frequenti (FAQ) fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) nel 2016; quest’ultimo veniva a specificare che in caso di locazione di alcune stanze dell’abitazione principale (locazione parziale dell’immobile adibito a prima casa) il titolare non veniva a perdere tale destinazione, continuando a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU come prevista dall’art. 1 c. 707 della L. 147/2013.

Tale interpretazione è stata incidentalmente confermata anche da una risposta ad un interpello data dal Comune di Roma il 14.07.2020, che richiamando la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 18.05.2012, ritiene che nel caso in cui l’abitazione principale sia parzialmente locata e l’uso prevalente rimanga quello di abitazione principale, l'eventuale locazione di una porzione di essa di per sé non comporta la perdita delle agevolazioni come prima casa.

23 January 2024 di Cristina Bartelli

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