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Cassazione e tassi usurai

4 lug 2013 | 3 min di lettura | Pubblicato da

casa in miniatura in legno con famiglia che gioca sullo sfondo

I mutui con tassi usurai possono essere annullati. A sancirlo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 350/2013 secondo cui “quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i prestiti diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate”.

Una sentenza che, praticamente, riguarda tutti i contratti di mutuo stipulati successivamente alla legge antiusura del 1996 con un evidente risultato: consentire a chi ha sottoscritto un mutuo la richiesta di annullamento di contratto e il blocco delle relative procedure giudiziarie avviate quando non sono state pagate alcune rate.

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Una bella notizia per il popolo dei mutuatari che, troppo spesso in questi ultimi mesi, stretti nella morsa della crisi, si sono ritrovati ogni mese in seria difficoltà con il pagamento puntale delle rate. Tuttavia, per capire l’importanza di questa pronuncia, facciamo un passo indietro e partiamo dal perché i giudici hanno dovuto ribadire un concetto che sembrerebbe scontato, nonostante le annose battaglie che le associazioni dei consumatori hanno portato avanti negli ultimi anni per accendere un faro su questo argomento.

Iniziamo con il ricordare che ogni tre mesi la Banca d’Italia stabilisce i tassi effettivi globali medi (TEGM) che indicano il tasso massimo d’interesse che può essere applicato a un finanziamento (ad esempio mutuo, fido, leasing o cessione del quinto). Superata questa soglia, si può ricorrere alle vie legali e richiedere indietro i soldi perché si sta commettendo usura.

Ma, come detto, mai nessuno aveva fatto ricadere questa importante tutela nell’ambito del settore dei mutui, fino al provvedimento emanato nelle scorse settimane dalla Corte di Cassazione che esplicitamente prevede che “ai fini dell’applicazione del reato di usura, si devono calcolare gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

In altre parole, quando la banca o l’istituto di credito erogano un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa applicano anche un tasso di mora nel caso in cui la rata venisse pagata in ritardo. Una procedura assolutamente legale fino a quando, sommando il tasso di mora a quello nominale annuo del mutuo, non si supera il limite fissato da Bankitalia, finendo così nell’usura.

Meglio, altresì, sottolineare che l’usura si configura al momento in cui gli interessi derivanti dal mutuo sono stati convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente da quando sia richiesto il loro pagamento.

Quindi, se gli interessi sui mutui superano la soglia limite, non solo è possibile chiedere il rimborso alla banca e smettere di pagare gli interessi, ma la legge stabilisce che “da quel momento e per tutta la durata residua del mutuo il cliente è tenuto a restituire alla banca soltanto il capitale, senza più alcuna aggiunta di interessi”.

Sono molte le associazioni dei consumatori che mettono a disposizione sui loro siti Internet un modello fac-simile per presentare la richiesta degli interessi pagati.

4 July 2013 di Patrizia De Rubertis

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Commenti
F

Floriana Liuni

10/03/2014, 15:58:14

Cara Rossella, la legge in questione non è retroattiva, non si applica quindi ai mutui anteriori al 1996.
R

ROSSELLA

19/02/2014, 10:41:37

Buongiorno, questo vuol dire che tutti i mutui stipulati anteriormente al 1996 non posso essere contestati?

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