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Agevolazioni prima casa: sospensione ampia dei termini

8 set 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

coppia di ragazzi felici sul divano

Riprenderanno a decorrere a partire dal primo gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sospensione dei termini, per non decadere dalle agevolazioni prima casa, per l’emergenza Covid-19, anche alla vendita dell’immobile entro un anno dall’acquisto della nuova casa. Tutti i termini, dunque, si considerano al momento congelati e riprenderanno a decorrere a partire dal primo gennaio 2021.

La risposta 310/20 all’interpello di una contribuente recepisce in maniera ampia quanto stabilito per il periodo di pandemia che stiamo vivendo. Il decreto legge 23/20 ha fissato che: “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”. Stiamo parlando delle regole che riconoscono uno sconto sulle tasse legate all’acquisto della prima casa anche se si è in possesso già di una casa (acquistata sempre con benefici prima casa) e che ci si impegna ad alienare entro l’anno dalla nuova compravendita.

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Il contribuente che si è rivolto all’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto concludere l’operazione di vendita dell’immobile di cui era proprietario al 29 aprile 2020 perché il 29 aprile 2019, dunque un anno prima, aveva acquistato una nuova proprietà avvalendosi sempre dei benefici prima casa (applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento). Seguendo le regole standard la vendita in ritardo avrebbe comportato l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Nelle more di questa compravendita, oltre alla pandemia, è arrivato anche il decreto 23/20 che ha disposto, tenendo conto del blocco degli spostamenti e delle attività, un congelamento dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

“In particolare” si legge nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, “è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021”. Dunque anche nel caso sottoposto dal contribuente , l’Agenzia ha ritenuto che i termini per la vendita della casa originaria riprendano dal primo gennaio 2021sebbene scadesse il 29 aprile 2020.

8 September 2020 di Cristina Bartelli

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Commenti
C

Cristina Bartelli

23/02/2021, 14:54:16

Cara Antonietta, il decreto liquidità ha effettivamente sospeso i termini per la vendita dell’immobile entro i 12 mesi dall’acquisto della nuova. I termini risultano sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Dal primo gennaio 2021 hanno ripreso a decorrere, quindi dovrà aggiungere gli otto mesi di sospensione del suo caso al termine annuale senza sospensione. Inoltre è in corso di approvazione il decreto legge così detto mille proroghe che congela ulteriormente i termini fino al 31 dicembre 2021 e quindi avrà un ulteriore slittamento in avanti.
A

Antonietta

13/02/2021, 07:42:10

Buongiorno, ho acquistato una seconda casa il 29 aprile 2020 con agevolazione prima casa e vi risiedo attualmente. Dovevo vendere l'altro immobile entro il 29 aprile 2021. Essendoci stata l'emergenza Covid-19 con il decreto liquidità è stato concesso più tempo per espletare la pratica. Cortesemente vorrei sapere quali sono i termini per poter vendere l'altro appartamento. Grazie.
C

Cristina Bartelli

02/02/2021, 11:36:12

Cara Sabrina, la soluzione da lei prospettata è corretta. Per l’emergenza Covid-19 è stato congelato il decorrere del tempo per il trasferimento della residenza per usufruire dei benefici prima casa ed è ripreso per la quota mancante dal primo gennaio. Il calcolo dunque è corretto.
S

SABRINA GAMBARINI

24/01/2021, 17:26:10

Buongiorno, ho acquistato una seconda casa il 09/12/2019 con agevolazione prima casa, sempre nello stesso comune; quella in cui abito è in vendita. Per poter usufruire dell'agevolazione prima casa dovevo venderla entro il 09/12/2020. Essendoci stata l'emergenza COVID mi viene congelato il periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020? Se ho capito bene e ho fatto i conti giusti la mia nuova scadenza sarà il 23 settembre 2021? Grazie.
C

Cristina Bartelli

24/11/2020, 15:47:34

È corretto, l’agevolazione prima casa non si perde se vendendo prima dei cinque anni dall’acquisto si ricompra entro 12 mesi. In questo momento con l’emergenza Covid-19 è stato concesso più tempo per espletare questi passaggi. Il Decreto liquidità ha congelato i termini per espletare le pratiche entro fine anno. Nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, non vengono calcolati i termini e riprenderanno a partire dal 1° gennaio 2021.
H

Herivelton

12/11/2020, 17:48:46

Salve, ho un piccolo appartamento di proprietà mia e il 30 novembre 2019 ho acquistato un appuntamento più grande e oggi abito in questo più grande. Vorrei sapere quanto tempo ho per vendere l'appartamento perché voglio rimanere solo con la prima casa. Avevo sentito che ho un anno di tempo per vendere; ho il compratore ma non riusciamo ad fare il rogito in questo momento. Grazie.
C

Cristina Bartelli

12/10/2020, 09:46:56

Sono 4 i termini sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020: - la scadenza di 18 mesi dalla data di acquisto dell’abitazione principale per il trasferimento della residenza; - la scadenza di 12 mesi entro la quale chi ha venduto l’immobile acquistato con il bonus prima casa prima dei 5 anni deve procedere con l’acquisto di una nuova abitazione principale; - la scadenza di 12 mesi entro la quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire a prima casa deve procedere con la vendita dell’abitazione in suo possesso; - la scadenza di 12 mesi prevista per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta sull'imposta di registro pagata. Le consiglierei per il mutuo di sentire la sua banca ed esporre la situazione che in linea interpretativa estensiva potrebbe rientrare in questo congelamento dei termini.
V

VANIA

30/09/2020, 13:45:23

È stata molto chiara sulla sospensione per i benefici prima casa, ma se ho fatto un mutuo prima della pandemia e non riesco a spostare la residenza entro 12 mesi, come faccio? Valgono le stesse condizioni? Grazie.

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