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Agevolazioni prima casa: meno burocrazia per gli italiani all’estero

15 set 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

coppia di ragazzi che disfano gli scatoloni

Non è necessario trasferire la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto

Un occhio di riguardo per chi lavora e risiede all’estero, sebbene cittadino italiano e acquisti la casa in Italia. Non è necessario avere l’ansia di trasferire la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile in Italia, pena la perdita dei benefici prima casa. È sufficiente una rettifica dell’atto di compravendita che certifichi questa impossibilità.

L’orientamento favorevole al contribuente arriva dall’Agenzia delle Entrate con una risposta a un quesito di un contribuente del 10 settembre 2020. Nel quesito il contribuente, cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire), aveva acquistato una casa in Italia impegnandosi a voler trasferire la propria residenza, entro 18 mesi, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato. Il passaggio non è di poco conto, perché la normativa fiscale in tema di agevolazioni prima casa prevede uno sconto sull’imposte nel momento della compravendita se si rispettano determinati requisiti, uno dei quali è quello di risiedere dove è situato l’immobile.

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Per il trasferimento di residenza, e per non perdere dunque le agevolazioni, il legislatore dà 18 mesi di tempo, altrimenti si decade e arriva la lettera dell’Agenzia delle Entrate con la rettifica. Nel caso di un italiano residente all’estero però la norma indica come elemento per usufruire delle agevolazioni che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano e quindi, non prescrive alcun obbligo di stabilirne la residenza.

L’Agenzia delle Entrate sul punto, nella risposta che fornisce al contribuente ricorda che: “il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero, infine, può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti ed in particolare l'immobile acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale. A tale proposito si osserva che il legislatore ha ampliato, solo per l'ipotesi in questione, l'ambito territoriale nel quale è possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro, prevedere l'obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato”.

Quindi è previsto un regime burocratico più semplice proprio perché il legislatore, e in particolare quello tributario, riconosce un valore sociale particolare al lavoro prestato all’estero dei connazionali.

Inoltre l’Agenzia scrive che per dimostrare di essere residenti all’estero per le agevolazioni prima casa non è necessario portare l’evidenza dell’iscrizione all’Aire, ma lo status può essere autocertificato.

Nel caso del contribuente, per non perdere i benefici e risolvere la faccenda, è sufficiente un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente (l’atto di compravendita), “entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'AIRE.  Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Tale atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l'Ufficio in cui è stato registrato l'atto di acquisto originario”.

Inoltre, per il termine dei 18 mesi in questione l’Agenzia ricorda, nella sua risposta, che al momento i termini per le decorrenze prima casa sono sospesi per l’emergenza Covid-19 e riprenderanno dal primo gennaio 2021. 

15 September 2020 di Cristina Bartelli

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