Agevolazioni prima casa, cambio idee nei 18 mesi
A fare chiarezza l'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso specifico di un contribuente che, a causa condizioni sanitarie, ha cambiato idea sul fissare la propria residenza prima casa in una abitazione specifica. La risposta è interessante perché apre a una sorta di cambio idea in itinere sul mantenimento/decadenza delle agevolazioni prima casa: il fulcro è che tutto avvenga nei 18 mesi termine di legge entro cui trasferire la residenza nella nuova abitazione.
Il caso
Un contribuente ha richiesto una interpretazione autentica all’Agenzia delle Entrate sulla propria situazione. Acquistata una casa con porzione di terreno ha richiesto l'applicazione dell'agevolazione per la "prima casa" e, a tal fine, ha dichiarato di voler stabilire, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza nel comune.
L'istante ha fatto presente però che, dopo la stipula del rogito ed il trasferimento nell'alloggio in questione, problemi di salute della convivente hanno reso necessario il trasferimento in un'altra abitazione maggiormente adatta alle esigenze mediche. Il contribuente dunque la chiesto all’Agenzia delle Entrate la rinuncia delle agevolazioni e il ricalcolo dell’imposte.
Si ricorda che le agevolazioni prima casa dal punto di vista fiscale è rappresentata dall’applicazione di una aliquota più bassa dell’imposta di registro 2% invece del 4%.
Quindi, sulla base della richiesta del contribuente, l’Agenzia procede a ricalcolare l’imposta e a riliquidarla con gli importi rivisti al rialzo, e il contribuente effettua il pagamento. A seguito di un peggioramento delle condizioni di salute, il contribuente ci ripensa e non riesce a spostarsi dalla abitazione, scrivendo così all’Agenzia delle Entrate e dichiarando di averci ulteriormente ripensato. Nell’interpello dunque chiede all’Agenzia se è possibile riottenere l’agevolazione prima casa sempre per lo stesso stabile indicato nel rogito in cui attualmente ha la residenza.
La risposta dell’Agenzia
Quindi la situazione è: prima casa sì, prima casa no, prima casa di nuovo sì. Con la risoluzione del 31 ottobre 2011, n. 105/E, è stato chiarito che in linea di principio deve escludersi che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis, possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni "prima casa" fruite.
Quindi una volta resa una dichiarazione non si potrebbe cambiare idea. Ma sempre nella risoluzione è riconosciuta all’acquirente la possibilità di revocare la dichiarazione di intento, formulata nell'atto di acquisto medesimo, laddove lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, come nel caso riportato dal contribuente.
La risoluzione aggiunge poi una considerazione interessante: la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall'agevolazione, solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.
Quella descritta fin qui è la situazione del contribuente che ha presentato la revoca, richiesto e pagato la riliquidazione tutto prima dello scadere del termine dei 18 mesi .
“Alla luce della peculiarità”, specifica l’Agenzia, “della procedura in esame, che comporta l'emissione da parte dell'Ufficio di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di perfezionare la revoca della dichiarazione d'intenti manifestata nell'atto ai fini dell'agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, si ritiene possibile la presentazione di una "revoca" della precedente istanza di riliquidazione, purché risulti in ogni caso integrata la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis, avuto riguardo all'atto originario di compravendita”.
Dunque è possibile rientrare nelle agevolazioni prima casa se, come avvenuto nel caso in esame, il contribuente ha provveduto a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile, successivamente alla revoca della dichiarazione d'intenti, ma comunque prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla Nota II-bis oggetto di apposita dichiarazione in atto (cioè il non avere nello stesso comune una altra casa).
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