Sospensione dei mutui, arriva la proroga a fine 2021
Allargate anche le condizioni per ottenere l'agevolazione
Pubblicato il 25 December 2020
Buone notizie in arrivo per quanti hanno un mutuo, soprattutto un mutuo prima casa. C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzare la sospensione delle rate del mutuo, misura disposta nel primo lockdown con il decreto Liquidità.
In pratica, è stato prorogato di un anno l’accesso al Fondo Gasparrini a favore dei lavoratori più colpiti dalle restrizioni post coronavirus: questo grazie alla nuova disposizione del decreto Ristori appena approvato.
Ricordiamo che la sospensione del pagamento del mutuo dà modo di bloccare i versamenti delle rate del mutuo, anche mutuo prima casa, nella misura della quota capitale e del 50% di interessi.
Proroga di 24 mesi
L'emendamento passato alle commissioni dei ministeri di Bilancio e di Finanza modifica, così, l’articolo 12 del decreto Liquidità. Secondo quanto disposto dal DL n. 23/2020, era consentita la sospensione fino a nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, cioè fino al 9 gennaio 2021: il nuovo emendamento del decreto Ristori, invece, protrae il termine di altri 24 mesi.
Lo stop al pagamento delle rate vale per il periodo di particolare difficoltà ed è consentito solo per mutui, anche prima casa, fino a 250.000 euro: può esere attivata per non più di due volte.
Fino al 9 gennaio 2021, inoltre, l'accesso al Fondo Gasparrini è ammesso anche nel caso di mutui contratti da meno di dodici mesi.
Chi ha diritto alla sospensione
L’emergenza covid ha indotto il ministero dell'Economia a rifinanziare il Fondo Gasparrini con altri 400 milioni di euro destinati ai lavoratori in difficoltà.
I decreti hanno aperto l’agevolazione a più categorie, allargando anche le condizioni per ottenerlo: perdita del lavoro subordinato o a tempo determinato o indeterminato; perdita del lavoro di rappresentanza commerciale o di agenzia; del lavoro di collaborazione coordinata e continuativa; subentro al titolare del mutuo a causa di morte sopraggiunta; morte o anche riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all'80%; riduzione dell'orario di lavoro di almeno trenta giorni; riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al primo trimestre 2019 per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.
La procedura breve
Una volta inviata la domanda, la risposta dovrà arrivare entro 15 giorni. Se la risposta è positiva, la sospensione viene attivata in 30 giorni lavorativi. Fino al 31 dicembre, si può ottenere anche la procedura veloce: l’automatica sospensione, da parte della banca, della prima rata, a partire dalla presentazione della domanda, senza che sia necessario attendere il riscontro e la valutazione di Consap.
Inoltrando la domanda a dicembre, dunque, le rate verranno congelate a partire da gennaio e non più entro 45 giorni dal riscontro positivo.
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Il profilo dell'autore
Franco Canevesio Franco Canevesio, genovese, è giornalista professionista specializzato in economia e Borsa.
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Commenti
Buongiorno, volevo sapere, cortesemente, se ho diritto alla sospensione della rata di mutuo (semestrale) prima casa fino al 31/12/2021 essendo tuttora disoccupato e iscritto all'Agenzia per l'Impiego. Sono stato stamani in Banca e mi è stato detto che dovrò attendere l'approvazione, da parte del Parlamento, del Decreto Legge denominato Ristori. Io non ci credo, in quanto tale Decreto, essendo decreto legge, è entrato da subito in vigore. Chiedo, infine, se c'è un termine per presentare alla Banca la domanda di sospensione. Grazie.
RispondiSalve, ho un mutuo prima casa sospeso con il Decreto cura Italia da marzo 2020 a febbraio 2021. Sono un taxista, quindi partita Iva, e vorrei sapere se posso allungare la sospensione del suddetto mutuo avendo enormi difficoltà in questo periodo davvero assurdo. Grazie.
RispondiBuongiorno, ho usufruito della sospensione del mutuo da marzo 2020 a febbraio 2021 con il decreto cura Italia. Volevo sapere se posso usufruirne di un'ulteriore proroga in quanto tuttora disoccupato. Grazie.
RispondiCaro Giuseppe, le norme attualmente in vigore prevedono la possibilità di sospendere il mutuo prima casa fino al 31 dicembre 2021, ma con delle eccezioni rispetto a una prima fase della pandemia quando ad esempio non era richiesta la presentazione dell’Isee. Se lei rientra nelle condizioni previste attualmente (non sarà possibile richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate) può procedere a presentare l’istanza. I decreti ristori sono arrivati fino a 4 e si è in attesa di un nuovo decreto ristori che forse avrà norme dedicate alla sospensione mutui prima casa o forse no.
RispondiCaro Rosario, per le partite Iva temo che non sia più compresa la possibilità di richiesta di sospensione mutuo prima casa a dicembre 2020. Non è stata prorogata per questi soggetti. Temo quindi che il suo periodo di sospensione si concluda a febbraio. Provi a chiedere a Consap se essendo lei già in sospensione possa richiedere un allungamento fino al massimo disponibile.
RispondiCaro Onofrio, in questo caso la condizione di permanere senza lavoro rende possibile ripresentare domanda per la sospensione del mutuo sempre se non abbia raggiunto il tempo massimo concedibili di 18 mesi a fronte di una disoccupazione per più di 30 giorni.
RispondiBuonasera, la mia banca mi ha detto che per prorogare di ulteriori 6 mesi la sospensione del mutuo sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi (che la volta precedente non era stata richiesta) e che verrà fatta la segnalazione dal CRIF. Soprattutto su quest’ultimo punto vorrei delle spiegazioni se possibile. Vi ringrazio.
RispondiCara Barbara, le regole per la sospensione dei mutui sono cambiate con gli ultimi provvedimenti. Non sono state prorogate tutte le condizioni di emergenza e vantaggio del periodo pieno della pandemia, dunque è ritornato il requisito della presentazione dell’Isee. Sulla segnalazione a Crif ipotizzo che vada effettuata in quanto da quel momento si risulta non in ottemperanza con il pagamento della rata.
RispondiBuongiorno, ho già ottenuto la sospensione delle rate del mutuo tramite Consap per 9 mesi. Ho ripreso il pagamento il 01/03/21, potrei richiedere un'ulteriore sospensione? Ho letto che la procedura Consap per mutui prima casa si può fare massimo 2 volte. Sono un imprenditore con P.IVA. Grazie.
RispondiBuongiorno, ho già sospeso il mutuo prima casa da marzo 2020 per 12 mesi. Io lavoro in una sala slot e prendo cassa integrazione. Mio marito è a carico mio e ora non mi accettano la domanda di prolungare la sospensione del mutuo. Cosa devo fare? Grazie.
RispondiSalve, io ho un mutuo prima casa e sono in cassaintegrazione da marzo 2020. Sono alla seconda sospensione che alla fine di questo mese terminerà, ho sospeso 6 mesi + 6 mesi; vorrei sapere se con questa proroga di cassaintegrazione posso chiedere un'altra sospensione. Grazie.
RispondiSì Vincenzo, è possibile; le riporto quanto spiega Consap nelle risposte delle domande sul sito per la sospensione dei mutui: Si, ma solo se la sospensione riguarda l’ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le diverse ipotesi, si potrà richiederla per non più di due volte.
RispondiCara Antoaneta, provi a parlare con la banca manifestando la sua situazione di difficoltà; la procedura di Consap consente almeno due volte la possibilità della sospensione. Per chi ha ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi si può chiedere anche oltre le due volte. Per le diverse ipotesi, si potrà richiederla per non più di due volte.
RispondiBuonasera, sono un'autonoma con partita Iva; ho usufruito di un periodo di sospensione mutuo seconda casa per 6 mesi. La banca mi ha detto che posso prorogare solo di altri 3 mesi, è vero? Grazie.
RispondiBuongiorno, ma per chi ha usufruito del fondo Gasparrini e ha inoltrato la domanda per la sospensione di 12 mesi, adesso non può più prolungarla altri 6 mesi per un totale di 18 mesi? Grazie.
RispondiCaro Nicola, nelle risposte alle domande più frequenti, consultabili sul sito di Consap, la società che per conto del Ministero dell’economia gestisce la moratoria mutui, viene specificato che si può usufruire di più di due periodi di sospensione del mutuo solo se la sospensione riguarda l’ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le diverse ipotesi, si potrà richiederla per non più di due volte. Sarei dunque propensa nel dire di sì considerato che la cassa integrazione è una riduzione dell’orario di lavoro con corrispondente riduzione di stipendio.
RispondiBuongiorno, ho sospeso le rate del mutuo per 12 mesi a causa della perdita del lavoro. Il congelamento delle rate termina a maggio, ma sono ancora disoccupato; posso richiedere gli altri 6 mesi di sospensione? Grazie.
RispondiCara Michela, le condizioni di richiesta di sospensione mutuo per le partite Iva si sono concluse al 17 dicembre 2020 perché il legislatore non le ha più rinnovate. Per quelle in essere e già autorizzate, le sospensioni fino a 9 mesi sono quelle con mutui in ammortamento da meno di un anno e no so se sia il suo caso. Dopodiché la durata di sospensione è parametrata al monte ore di riduzione/sospensione dell’orario di lavoro che però riguardano il lavoro dipendente.
RispondiCara Beatrice, dipende dai requisiti con cui si chiede la sospensione del mutuo. Se è il caso della riduzione o della sospensione dell’orario di lavoro e si rispettano determinate monte ore di riduzioni può arrivare fino a 18 mesi. Le riporto le condizioni che trova sul sito di Consap: • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: 1. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 2. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi; 3. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
RispondiSito eccezionale per consigli su tema mutui; mi piace tantissimo.
RispondiCaro Marcello, le condizioni per l’accesso alla sospensione dei mutui sono fissate da diverse disposizioni normative e gestite da Consap, società dello stato. Sul sito di Consap si può verificare la normativa vigente e cercare di orientarsi. La sospensione del mutuo può essere richiesta in caso di perdita del lavoro per più di una volta; se la causa riguarda la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per più di 30 giorni consecutivi si può chiedere anche più di due volte.
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