Scatta la corsa alla dichiarazione precompilata

Dal 14 maggio è possibile inviare la documentazione

Scatta la corsa alla dichiarazione precompilata. Dal 14 maggio è possibile per i contribuenti italiani, che presentano il modello 730, inviare la propria dichiarazione all’Agenzia delle Entrate nella modalità precompilata, accedendo direttamente al sito, verificando i dati inseriti dal fisco modificandoli o accettandoli, o attraverso l’assistenza di intermediari abilitati (Centri di assistenza fiscale, Caf o commercialisti).

Il tema per chi ha un mutuo non è di poco conto perché è proprio con il modello 730 che si possono indicare le spese sostenute per il mutuo prima casa sotto forma di interessi passivi e portarli in detrazione. Per chi aspetta la restituzione in busta paga dello sconto fiscale occorre, quest’anno, porre attenzione alle scadenze. Chi prima invia prima riceve il conguaglio. Il calendario fiscale è stato prolungato fino a settembre, l’Agenzia garantisce il pagamento nella busta paga di luglio dei conguagli per le dichiarazioni presentate entro la fine di maggio. Per inviare il modello c’è tempo fino a settembre, mettendo in conto dunque che inviando la dichiarazione in estate vorrà dire vedere il conguaglio a settembre o novembre.

Nel 2018 le detrazioni hanno raggiunto il volume di circa 70 miliardi di euro e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (61,6%), carichi di famiglia (17,7%), oneri detraibili al 19% (8,8%), spese per recupero edilizio (9,7%) e spese per il risparmio energetico (2,4%). Nella voce degli oneri detraibili ci sono anche quelle per i mutui che ammontano da sole a oltre 4 miliardi.

Ma quali sono le regole da seguire per ottenere lo sconto fiscale sulla voce degli interessi passivi? In questo ci vengono in aiuto le istruzioni del modello precompilato. Il Fisco riconosce uno sconto pari al 19% della spesa per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, entro un limite di 4.000 euro. Bisogna prestare attenzione perché per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le istruzioni, allegate al modello 730, forniscono delle indicazioni sul punto: “la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Per chiedere la detrazione è importante che coesistano due qualità: quella di proprietario dell’immobile e di intestatario del contratto di mutuo.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro. Attenzione però perché in caso di una contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo il limite è riferito alla somma complessiva di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenute. Anche in questo caso ci soccorrono le istruzioni del modello precompilato con un esempio che fa capire meglio: “i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro ciascuno”. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. Infine ricordiamo che rigo e7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da e8 a e10, in questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2019 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

19 May 2020 di

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