Montagna, agevolazioni mutui per vivere in altitudine
28 ott 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2025 con il numero 218 è entrata in vigore dal 20 settembre 2025 e si pone, in 35 articoli, l’obiettivo di riconoscere e promuovere le zone montane e le loro popolazioni.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone di montagna, e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
Una volta definito il perimetro dei comuni, che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni della legge, si definisce anche il quadro delle disposizioni coordinandolo alle agevolazioni esistenti.
Una sorta di testo unico, un decreto legislativo per il riordino delle agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dalla nuova legge.
Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna
Tra i principali interventi agevolativi sono state introdotte misure a sostegno dell’acquisto e della ristrutturazione di abitazioni prima casa situate in montagna. Per chi, persona fisica, accende un mutuo, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia, dell'unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, situate nei comuni di applicazione della legge spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. In altre parole, un credito di imposta per cinque anni sugli interessi passivi pagati sul mutuo.
Una seconda condizione all’agevolazione è l’età di chi stipula il mutuo: il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età, nell'anno in cui è acceso il mutuo. La terza condizione è che spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi non è cumulabile con altri crediti d'imposta previsti e con la detrazione sugli interessi passivi. La legge si applica, è specificato, ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
C’è anche un limite complessivo di spesa, per il credito di imposta di 16 mln di euro annuo. Per rendere operativo il tutto, però, bisognerà attendere un decreto da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Accanto a queste disposizioni, sono fissati ulteriori interventi legislativi, nella misura di crediti di imposta, a sostegno delle nuove attività imprenditoriali, per il potenziamento dello smart working nei comuni montani, e gli incentivi per la natalità in questi comuni.
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