Residenza all’estero, prima casa in salvo

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad un contribuente, chiarisce come mantenere l’agevolazione prima casa e, quindi, tasse meno care anche se, successivamente all’acquisto, si è spostata la residenza all’estero. Devono essere rispettati i requisiti di legge; vediamo quali.

Il caso

Un contribuente dichiara di aver trasferito in Italia la residenza e, una volta ottenuta la residenza nel comune Y, procede ad acquistare un immobile con i benefici prima casa, in particolare l’aliquota agevolata dell’imposta di registro. Poi la pandemia scompagina le carte, e, sempre, il contribuente dichiara di essersi trasferito all’estero e di aver spostato definitivamente il centro dei suoi interessi lontano dall’Italia. Non vende l’immobile, ma dunque sposta la residenza.

La richiesta è se deve ricalcolare le imposte versate con aliquote agevolate proprio per l’acquisto prima casa.

Il parere delle Entrate

Nel rispondere al caso della residenza all’estero il fisco precisa un importante aspetto spesso sottovalutato che è quello di quando rileva il cambio di residenza per il rispetto dei 18 mesi previsto dalla legge tra l’acquisto dell’immobile e l’adempimento.

“Per quanto concerne la residenza”, specifica il Fisco, “con diversi documenti di prassi è stato chiarito che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune ai sensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe (cfr. circolari 2 marzo 1994, n. 1; 1 marzo 2001, n. 19; 12 agosto 2005, n.38/E)".

In tal senso - aggiunge l’Agenzia - si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 6 febbraio 2015, n. 2181 nella quale si precisa che "quanto alla determinazione della residenza, il dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 223 del 1989, che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza..." .

Ricapitolando: verificato che il passaggio sia avvenuto soprattutto entro i termini di legge, i 18 mesi previsti, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta .

Stop a ulteriori agevolazioni

L’Agenzia aggiunge una specifica: “Resta fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in argomento impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera c) della Nota II-bis all'articolo 1 della citata Tariffa, Parte prima”.

Inoltre si ricorda che se si vende la casa prima dei cinque anni si devono ripagare le imposte come se non si fosse usufruito dell’agevolazione, altrimenti l’Agenzia provvederà al recupero della differenza, applicando sanzioni e interessi. Questa previsione però non vale nel caso in cui entro l’anno dalla vendita il contribuente riacquisti un immobile prima casa.

6 September 2022 di

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